CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3325
Rimborso del 90% dei contributi e dei premi indebitamente versati, ex art. 4, co. 90, L. n. 350/2003 – Impresa danneggiata dagli eventi alluvionali – Divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea – Aiuto di Stato non ammissibile – Non sussiste – Aiuto individuale concedibile purchè nei limiti “de minimis” oppure in quanto benefici della deroga ex art. 107, paragrafo 2, TFUE
Ritenuto
che, con sentenza n. 452/2011, la Corte d’Appello di Torino ha condannato l’INPS rimborsare a M.M. & C. s.n.c., la somma pari al 90% dei contributi e dei premi indebitamente versati in eccedenza nel quadriennio 1994-1997, in quanto impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla legge 350/2003 art. 4 comma 90;
che la Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che l’art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003 – che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all’art. 9, comma 17, I. n. 289/2002 – avesse fugato ogni dubbio in ordine all’applicabilità delle disposizioni recate dalla norma ult. cit. anche a contributi previdenziali e premi e, sotto altro ma connesso profilo, considerava che non poteva distinguersi, ai fini dell’accesso ai benefici in questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento dei contributi e quella di coloro che, come l’azienda in epigrafe, vi avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto versato in eccesso rispetto al dovuto;
che quanto all’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps la Corte ne sosteneva l’infondatezza atteso che la domanda risultava spedita con raccomandata il 31 luglio 2007 entro il termine previsto dalla legge;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS affidandosi a due motivi di censura;
che con ordinanza depositata il 3 marzo 2017 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione dell’INPS nei confronti di M.M. & C. s.n.c. in quanto la prima notifica era nulla per essere stata effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria della Corte d’appello dove era invece domiciliato ex lege il procuratore esercente extra districtum;
che l’INPS procedeva alla rinnovazione della notifica alla M.M. & C. s.n.c. presso il difensore avv. G.V. domiciliato nella cancelleria della Corte d’Appello di Torino, ed inoltre notificava il ricorso anche nei confronti di C.B. socio della M.M. & C. s.n.c., presso la residenza;
che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
Considerato
che con il primo motivo il ricorso solleva la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E. nonché delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in connessione con queste dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 4 comma 90 l. 350/2003, art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 conv. con mod. dalla legge 26.2.2007 n. 17, (articolo 360 numero 3 c.p.c.); in quanto lo sgravio contributivo riconosciuto dalla Corte territoriale era da considerare quale aiuto di Stato non ammissibile per ristorare i danni patiti dall’imprese in conseguenza dell’alluvione del 1994, come riconosciuto dalla Commissione Europea in varie decisioni;
che con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 quater, 1° comma del d.l. n. 300/2006 convertito con I. n. 17/2007 in relazione all’art. 4, comma 90 della legge numero 350/2003, (articolo 360 numero 3 c.p.c.), poiché il giudice di merito non aveva considerato la ricorrente decaduta dal diritto di accedere ai benefici dal momento che la domanda amministrativa prodotta in primo grado dalla società era da ritenere tardiva rispetto al temine del 31.7.2007 previsto dalla legge;
che preliminarmente va respinto il secondo motivo di ricorso presentato dall’INPS con il quale si sostiene la decadenza della controricorrente dal beneficio in oggetto perché la richiesta di rimborso, spedita a mezzo raccomandata il 31.7.2007, è pervenuta all’INPS oltre il termine fissato dalla legge del 31.7.2008: è invero consolidato in materia il principio secondo cui ai fini del rispetto del termine occorra avere riguardo alla spedizione della richiesta e non certo alla sua ricezione; onde il contribuente adempie il proprio obbligo allorquando, entro la data prevista, spedisca la richiesta alla PA;
che, con riguardo al primo motivo del ricorso, va ribadito il principio già reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui le agevolazioni previste ex art. 4, comma 90, l. n. 350/2003, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 del 14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016);
che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C-199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Provvedendo sul ricorso proposto dall’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
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