CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 604
Dichiarazioni – Controllo formale – Procedure automatizzate – Potere dell’Amministrazione finanziaria – Dichiarazione annuale IVA omessa – Iscrizione a ruolo dell’imposta detratta – Emissione cartella di pagamento – Ammissibilità
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 42/2008/35 depositata il 2.7.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della curatela fallimentare della G.E. srl.
Ha confermato, infatti, la decisione della C.t.p. di Caserta che aveva annullato la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2000 relativamente a credito di imposta derivante da annualità precedenti (anni 1998 e 1999) rispetto alle quali le dichiarazioni fiscali ai fini dell’Iva risultavano essere state omesse.
2. Il giudice d’appello ha motivato la decisione ritenendo che l’Agenzia non avesse dato prova che fosse legittimo il ricorso alla procedura di cui all’art. 54 bis del dpr 633/72 e che non appariva, comunque, giustificato che il credito di imposta, anche se riconosciuto non spettante, potesse costituire importo a debito del contribuente.
3. Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di norme di diritto sostanziale in relazione al ritenuto difetto di prova in merito alla legittimità dell’applicazione dell’art. 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972; argomenta che il credito Iva, riferito ad annualità per cui è certo che non sia stata presentata la dichiarazione, non può essere riportato a nuovo, sicché, ove tale credito venga inserito in una successiva dichiarazione, l’Ufficio può, senza previo accertamento, escluderlo mediante iscrizione a ruolo ex art. 54 bis d.P.R. 633/72, avendo tale controllo carattere meramente cartolare.
Con il secondo motivo deduce illogica motivazione ai sensi dell’art. 306 n. 3 cod.proc.civ. con riferimento all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che, in difetto delle dichiarazioni per gli anni 1998 e 1999, sia impossibile verificare se trattasi di errore materiale; argomenta che presupposto del disconoscimento del riporto a credito è proprio l’omissione delle dichiarazioni relative alle annualità precedenti, circostanza, peraltro, pacifica; sarebbe illogico, quindi, richiedere la prova di un atto inesistente.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 19 d.P.R.. n. 633/72 in relazione all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che un credito di imposta non utilizzato in compensazione e non richiesto a rimborso non possa costituire un debito del contribuente; argomenta che il semplice riporto costituisce, invece, un utilizzo del credito perché elude le poste negative contenute nella stessa dichiarazione.
La curatela fallimentare della G.E. srl è rimasta intimata.
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente degli ulteriori motivi proposti.
2. Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.
Le Sezioni Unite (n. 17758 del 8.9.2016, Rv 640942-01) hanno affermato che” in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.
In particolare, si è ritenuto che “il controllo automatizzato del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nell’anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell’anno di maturazione del ridetto credito d’imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria esplicitamente consentito dall’art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Ed è stato precisato che” la Relazione accompagnatoria al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che ha definito il perimetro degli omologhi controlli automatizzati disciplinati dagli articoli 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, chiarisce che si tratta di una procedura che «tende a rimuovere gli errori e le inesattezze risultanti in modo obiettivo dalla dichiarazione e che non comportano giudizi di valutazione ed estimazione delle componenti positive e negative del reddito» e che entrambe le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliscono che, «avvalendosi di procedure automatizzate», l’amministrazione provvede «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria». Il senso di una normativa di tal genere non può che essere quello di un controllo fatto grazie all’utilizzo di quei mezzi informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria (regolata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dal d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784)”.
3. Nella specie, alla luce del principio di diritto suesposto, l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione del credito di imposta indicato dal contribuente non implicava un’attività valutativa, ma trovava, invece, fondamento in una verifica meramente formale dei dati indicati dallo stesso contribuente nell’anno 2000 (indicazione di credito di imposta) e dalle incongruenze risultanti in relazione al dato presente nell’anagrafe tributaria (presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell’anno di maturazione del credito d’imposta).
Sulla base di tali considerazioni, dunque, la CTR ha errato nel ritenere indimostrato il corretto utilizzo dello strumento di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potendo, peraltro, il contribuente pienamente dimostrare, in fase processuale, l’esistenza del credito che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della mera verifica dei dati esposti dal medesimo nella dichiarazione.
4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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