CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 632
Dichiarazioni – Accertamento analitico induttivo – Art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 – Ammissibile laddove vengano riscontrate gravi incongruenze
Svolgimento del processo
1. G.F., esercente attività di macelleria, impugnava l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Rieti (nr. 600666, notificato il 2\2\2001), con il quale, veniva rettificata la dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 1996. Rilevava l’Ufficio che il contribuente aveva avuto un maggior volume di affari per L. 81.879,00, con conseguente maggior IVA da versare, oltre sanzioni.
2. Con sentenza n.39\02\02 la CTP di Rieti accoglieva il ricorso.
Con sentenza n. 188\26\05 la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione, su ricorso dell’Agenzia dell’Entrate, con sentenza n. 27083\2008, cassava la sentenza della CTR, con rinvio per nuovo giudizio.
Il giudice di legittimità affermava il principio di diritto secondo il quale pur a fronte di una contabilità formalmente regolare, era consentito l’accertamento induttivo di un maggior reddito, nei casi in cui si sia in presenza di gravi incongruenze, ciò ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600 del 1973.
3. Giudicando in sede di rinvio, la CTR del Lazio, con pronuncia del 4\5\2010, ha rigettato l’appello del C..
Ha osservato il giudice di appello che la sentenza di primo grado aveva fatto buon governo dei principi in materia, evidenziando che era stato legittimo l’accertamento induttivo, laddove erano state riscontrate gravi incongruenze.
4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso C.F. che, dopo avere rievocato l’iter del procedimento, lamentava:
4.1. Con il primo motivo di ricorso la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360. co. 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR formato il proprio convincimento sulla base di fatti diversi da quelli contestati nell’avviso di accertamento e rettifica.
4.2. Con il secondo, l’erronea applicazione della legge, laddove era stato ritenuto che la mera bassa percentuale di ricarico legittimasse l’accertamento induttivo, in assenza di plurimi indizi di gravi incongruenze.
4.3. Con il terzo, il difetto di motivazione laddove la Commissione aveva acriticamente riportato le argomentazioni dell’Agenzia, senza alcuna valutazione critica sulla significatività della percentuale di ricarico, della redditività, dell’antieconomicità; facendo inoltre cenno all’applicazione di studi di settore in realtà non applicati dall’Ufficio. La CTR non aveva tenuto conto, inoltre, che avendo ceduto l’attività alla data del dicembre 1997, il ricorrente non aveva potuto presenziare alle operazioni di pesatura e spezzatura delle carni e riportate nel PVC. La carenza di contraddittorio aveva pertanto pregiudicato la sua difesa.
Chiedeva quindi la cassazione della sentenza impugnata.
5. Con controricorso l’Agenzia delle Entrare, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
6. Con memoria del 22\6\2017 il RG. ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero i fatti rilevanti della causa, il ricarico, la redditività, le spese per il personale, il comportamento antieconomico, sono circostanze già note al ricorrente, in quanto inserite nel PVC richiamato dall’avviso di accertamento e rettifica. Pertanto nessuna illegittimità dell’atto, né vulnus al diritto di difesa si sono maturati in danno del contribuente.
2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.
La Commissione regionale, nel valutare la legittimità dell’accertamento induttivo, ha osservato che esso è ammissibile laddove vengano riscontrate gravi incongruenze. Nel caso in esame ha rilevato in particolare:
– il ricarico applicato dalla ditta controllata, il 19%-20,77, era irrisorio, a fronte di un ricarico medio del settore del 45%;
– la redditività dichiarata, il 5,84 per l’anno 1995, nonché una redditività bassa anche per gli altri anni, era irragionevolmente esigua ed antieconomica, laddove il reddito di impresa dichiarato era inferiore alle spese del personale dipendente.
Sulla base di tali considerazioni e valutata la correttezza dell’operato dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. ha rigettato l’appello.
Così facendo il giudice di merito ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse» (Sez. 5, Sentenza n. 27330 del 29/12/2016, Rv. 642387).
3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso.
Invero a fronte dei plurimi, concreti e convergenti elementi presuntivi evidenziati in accertamento dall’Agenzia delle Entrate, il giudice di appello ha osservato come gli argomenti e gli elementi probatori offerti dal contribuente fossero del tutto generici e non idonei a scardinare la coerenza dell’accertamento dell’Ufficio.
Con l’impugnazione sul punto il ricorrente pretende in questa sede una inammissibile rivalutazione di merito della vicenda, a fronte di un tessuto argomentativo della sentenza che regge al sindacato di legittimità. Neppure viene dedotta una concreta lesione del contraddittorio, idonea ad inficiare l’accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00= per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11231 - Gli accertamenti con metodo analitico-induttivo possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 marzo 2020, n. 7540 - In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022 - Sia in tema d'imposte sui red diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10712 depositata il 4 aprile 2022 - In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 18965 depositata il 5 luglio 2021 - In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 23384 depositata il 26 luglio 2022 - In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…