CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 634
Riscossione – Cartelle di pagamento – Omesso pagamento – Quantificazione degli interessi – Applicabilità del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze – Applicabilità dell’ultimo decreto attuativo emesso in mancanza del decreto relativo ai periodi d’imposta considerati
Rilevato che
L’A.T. s.r.l. impugnò vari atti d’intimazione di pagamento emessi per l’omesso pagamento di alcune cartelle di pagamento, relative a irpeg, iva e irap, per gli anni 2003 e 2004, lamentando vizi formali, carenza di potere dell’agente per la riscossione e l’illegittimità della quantificazione degli interessi.
Si costituì la G.L., resistendo al ricorso.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso, accertando la debenza degli interessi nella misura stabilita dal d.m. 28.7.00 dalla data di notificazione delle intimazioni di pagamento.
Equitalia Polis propose appello, rigettato dalla Ctr che invece accolse parzialmente l’appello incidentale della società, affermando che gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati al tasso legale previsto dal giorno successivo alla notifica della cartella, con diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza.
L’Equitalia Polis ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
Non si è costituita la società, cui il ricorso è stato regolarmente notificato.
Considerato che
Con il primo motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 602/73, anche in riferimento al d.m. 28.7.00, lamentando che la Ctr aveva ritenuto inapplicabile il tasso indicato negli atti d’intimazione per la mancanza di uno specifico decreto attuativo relativo agli anni oggetto della verifica, essendo invece applicabile il tasso previsto dal decreto attuativo emesso nell’anno precedente.
Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Ctr omesso di esaminare il motivo d’appello relativo al vizio dell’ultrapetizione in cui era incorsa la Ctp nella parte in cui aveva accertato che gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla data di notifica degli atti opposti e non dalla data di notificazione delle cartelle per omessa prova di tale notifica.
Il primo motivo è fondato.
Va premesso che l’art. 30 del d.p.r. n. 602/72 (ndr art. 30 del d.p.r. n. 602/73) (applicabile ratione temporis), prescrive che, decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniale tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Ora, nel caso concreto, non risultando emesso il decreto attuativo per gli specifici anni d’imposta, la parte ricorrente ha sostenuto che sarebbe applicabile il tasso legale civilistico.
L’argomentazione non è fondata, in quanto, in mancanza del decreto relativo agli anni in questione, è invece applicabile l’ultimo decreto attuativo emesso.
Al riguardo, la suddetta norma contempla l’iscrizione a ruolo in ordine a sanzioni pecuniarie, con l’applicazione di un tasso speciale degli interessi determinato dal Ministero con un decreto annualmente emesso.
Ora, in applicazione dei principi generali in tema di atti amministrativi, laddove la norma in tema di sanzione amministrativa rinvia ad un atto ministeriale per la determinazione del tasso d’interesse annuale, qualora non sia stato emesso il decreto integrativo, s’applica l’ultimo decreto emesso da ritenere efficace fino all’emissione di un altro provvedimento.
Invero, non è plausibile ritenere che, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere applicato il tasso legale codicistico, in quanto deve ritenersi che il predetto art. 30 non contempli un obbligo di emissione annuale del decreto attuativo.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la stessa parte ricorrente ha allegato che nel dispositivo della sentenza impugnata fu stabilito che gli interessi erano da calcolare “dal giorno successivo alla notifica della cartella”, per cui non sussiste l’interesse a denunziare il vizio di ultrapetizione che sarebbe consistito proprio nell’aver la Ctr omesso di pronunciare sulla diversa decisione della Ctp sulla decorrenza degli interessi.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della lite.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio, condannando la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5500,00 oltre le spese prenotate a debito.
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