CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 679

Infortunio sul lavoro avvenuto nel 1997 – Invalidità permanente parziale pari al 10% – Indennizzo in forma capitale – Previgente normativa – Diritto a una rendita se l’invalidità permanente è almeno pari all’11% – Sussiste

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 28.3.2012, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a T.S. l’indennizzo in capitale in relazione ad un infortunio dal quale era residuata a suo carico una invalidità permanente parziale pari al 10%;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, deducendo un motivo di censura;

che T.S.  ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

Considerato in diritto

che, con l’unico motivo di censura, l’INAIL si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 13, n. 2, d.lgs. n. 38/2000, e 74, T.U. n. 1124/1965, nonché del d.m. 25.7.2000, per avere la Corte di merito attribuito rilevanza, ai fini della liquidazione dell’indennizzo in capitale, ad una i.p.p. pari al 10%, nonostante che l’infortunio per cui è causa avesse avuto luogo in data 22.4.1997;

che l’art. 13, d.lgs. n. 38/2000, nel modificare la disciplina delle prestazioni economiche dovute dall’INAIL in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, prevedendo la corresponsione di un indennizzo in capitale per le invalidità permanenti parziali pari o superiori al 6% e una rendita per quelle pari o superiori al 16%, ha disposto che il nuovo regime trovi applicazione esclusivamente per gli infortuni verificatisi e le malattie denunciate successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle nuove tabelle, avutasi in data 25.7.2000, restando in vigore, per gli eventi dannosi verificatisi anteriormente a detta data, la disciplina previgente; che, con riguardo a quest’ultima, l’art. 74, T.U. n. 1124/1965, prevede esclusivamente il diritto alla corresponsione di una rendita allorché l’invalidità permanente parziale attinga almeno la soglia dell’11%; che, nella specie, essendo incontroverso che l’infortunio per cui è causa si è verificato in data 22.4.1997, per come si evince dal ricorso introduttivo dei giudizio di primo grado (debitamente trascritto in parte qua a pag. 2 del ricorso per cassazione), la Corte territoriale, attribuendo all’odierno intimato l’indennizzo in capitale in conseguenza di una percentuale invalidante riconosciuta pari al 10%, ha indubitabilmente violato l’art. 74, T.U. n. 1124/1965, e falsamente applicato l’art. 13, d.lgs. n. 38/2000;

che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la perfetta sovrapponibilità dell’esito degli accertamenti peritali disposti in primo e in secondo grado, siccome debitamente riportati nel ricorso per cassazione, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da T.S.;

che nulla va pronunciato sulle spese processuali, avendo l’intimato formulato apposita dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c. in allegato al ricorso introduttivo del giudizio, di talché restano definitivamente a carico dell’INAIL le spese di consulenza tecnica già liquidate nei precedenti gradi di merito;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da T.S..