CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2017, n. 17196
Tributi – Accertamento – Notifica oltre il termine di cui art. 12 c. 7 L. n. 212/2000 – Delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Massima:
In materia di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni è nulla se non indica il nominativo del delegato, in quanto non permette al contribuente di verificare in modo agevole la sussistenza dei poteri in capo al sottoscrittore. La nullità della delega determina, a sua volta, quella dell’avviso di accertamento. L’art. 42 D.P.R. 600/73 relativo agli accertamenti in rettifica e d’ufficio, stabilisce che tali accertamenti devono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.
Fatti e motivi della decisione
Rilevato che la società P. L. di V. A. e C. s.a.s. nonché i soci V. A., R. R., R. M. e R. Luigi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania inviata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello proposto di contribuenti avverso l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA, IRAP per l’anno 2007;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 12 c .7 l. n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto la validità dell’atto di accertamento notificato oltre il termine dilatorio di cui all’art. 12 c. 7 l. n. 212/2000 ancorché emanato prima della scadenza del detto termine, è manifestamente infondato;
Considerato che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non postula la notifica dell’atto impositivo al destinatario né la sua avvenuta conoscenza legale, decorrendo dall’emanazione dell’atto – Cass. 13 aprile 2016 n. 7218; Cass. 13 aprile 2016 n. 7217; Cass. 20 aprile 2016 n. 7995, Cass. 17 aprile 2016 n. 5361 che richiama Cass.11088/2015-;
Considerato che il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 42 c. 1 dPR n.600/73 è fondato, ove si consideri che in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore- cfr. Cass.9 novembre 2015 n.22803-;
Considerato che la CTR, disattendendo tale principio, ha considerato la validità della delega impersonale prodotta dall’ufficio;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione degli artt. 7, 32 e 58 dlgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che la CTP non avrebbe potuto ordinare il deposito della delega all’Agenzia delle entrate, è manifestamente fondato, ove si consideri che in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni;
Considerato che la CTR non si è uniformata a tali principi e che non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546-cfr. Cass.14 giugno 2013 n.14942, Cass. 21 giugno 2016 n. 12781-;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omessa pronunzia sulla dedotta invalidità della delega rilasciata a tempo indeterminato è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto l’atto di impugnazione nel quale la questione, già dedotta in primo grado, è stata riproposta all’esame del giudice di appello;
Considerato che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettato il primo ed inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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