CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2017, n. 21122
Infortunio in itinere – Percorso di breve distanza – Utilizzo dell’auto non necessario – Autorizzazione del datore di lavoro all’uso di mezzo proprio – Non rileva – Dolori che impedivano una camminata veloce – Opportuna allegazione della circostanza già dal primo grado di giudizio
Considerato in fatto che
1. La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha rigettato la domanda di M.C. volta all’accertamento che l’infortunio subito in data 25/3/2005 si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere con conseguente diritto nei confronti dell’Inail alle provvidenze per inabilità temporanea assoluta oltre all’eventuale inabilità permanente.
Secondo la Corte territoriale l’utilizzo dell’auto, per raggiungere il luogo di lavoro presso l’Ospedale, ove la C. era medico responsabile del servizio di nefrologia e trapianti, non era necessario in quanto l’abitazione della stessa distava circa 500/700 metri che ben avrebbero potuto essere percorsi a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico. Ha osservato, inoltre, che era priva di rilievo la circostanza che l’Azienda avesse autorizzato la C. all’uso del mezzo proprio e del posteggio all’interno dell’Ospedale trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull’Inail.
Secondo la Corte, inoltre, non era in dubbio che quella mattina la C. era stata chiamata in Ospedale per un’urgenza, ma percorrendo a piedi tale breve distanza avrebbe maggiormente garantito la sua presenza. Ha dedotto che l’uso della vettura fu una scelta della C. la quale non aveva allegato che quel giorno, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l’utilizzo dell’auto.
2. Avverso la sentenza ricorre in cassazione la C. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc.
Resiste l’Inail
Ritenuto in diritto che
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte valutato che in precedenza essa aveva subito un altro infortunio, mentre si recava a piedi in Ospedale, a seguito del quale provava ancora dolori nel camminare. Rileva che aveva esposto tale fatto nelle note datate 9/5/2009 in cui aveva riferito anche del relativo giudizio in corso durante il quale era stata svolta una CTU di cui però non aveva potuto fare menzione nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto era stata depositata successivamente.
Il motivo è infondato. La Corte ha affermato che la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale, né nella memoria di costituzione che “quel giorno fosse diverso dagli altri, ad esempio, …. per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliassero l’uso dell’auto privata”.
La C. stessa nel motivo in esame ammette che aveva fatto presente soltanto nelle note datate 9/5/2009 di aver subito in precedenza un infortunio in conseguenza del quale aveva ancora dolori che le impedivano una camminata veloce. La ricorrente riferisce anche che, in relazione a tale precedente infortunio, aveva instaurato un giudizio nel corso del quale si era svolta una CTU di cui però non aveva potuto dare atto nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto depositata successivamente.
Dalla stessa esposizione in ricorso risulta, pertanto, che tale precedente infortunio, risalente al 20/4/2002, e dal quale, secondo la C., le erano residuati dolori, ben avrebbe potuto essere allegato fin dal primo grado a prescindere dall’esito della CTU svolta in altro giudizio. La ricorrente, inoltre, neppure riporta le conclusioni della consulenza che assume svolta nell’altro giudizio al fine di dimostrare la fondatezza di quanto da essa sostenuto e che cioè l’uso dell’auto era giustificato dalla sua condizione fisica derivante dal precedente infortunio.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento alla omessa rilevanza che la Corte d’appello aveva dato all’autorizzazione rilasciata dall’Azienda Ospedaliera all’utilizzo del mezzo proprio ed al parcheggio all’interno dell’Ospedale in caso del verificarsi di urgenze. La ricorrente, medico responsabile del servizio di nefrologia, lamenta che il giorno dell’infortunio, come accertato dalla prova, era stata chiamata per un’urgenza e pertanto l’auto era stata scelta non per suoi particolari motivi o esigenze personali, ma per raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile.
Anche tale motivo non può essere accolto. Sul punto la Corte ha escluso qualsiasi rilevanza a tale fatto trattandosi di scelte del datore di lavoro e che, comunque, non rendevano meno fondata la circostanza che il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido. La motivazione risulta del tutto logica e va esente dalla censura prospettata considerato che trattasi di valutazione in fatto riservata al giudice di merito.
In conclusioni le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata con conseguente rigetto dei vizi di motivazione denunciati.
La Corte territoriale ha fornito un’adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta ad rigettare la domanda svolgendo un positivo e completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse . I motivi di doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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