CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29863
Tributi – IRAP – Professionista – Accertamento – Istanza di rimborso
Rilevato che
R.F., attore, proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001; che la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla C.T.R. del Lazio, che accoglieva l’appello;
che la Corte di cassazione, adita dal contribuente, con sentenza n. 26144 del 2008, annullava la decisione della C.T.R., ravvisando l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione;
che il giudice del rinvio, con sentenza del 12 ottobre 2011, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente;
che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi;
che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; che il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe disapplicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;
che con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la C.T.R., senza indagare sulle concrete modalità di esercizio dell’attività del contribuente, aveva ritenuto che un’attività produttiva di ingenti guadagni comportasse di per sé la realizzazione del presupposto impositivo voluto dalla legge;
che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; che con la citata sentenza n. 26144 del 2008 questa Corte, dopo aver enunciato i caratteri che contraddistinguono il presupposto impositivo dell’IRAP costituito dall’autonoma organizzazione, come elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che l’accertamento di tale requisito, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente, si palesava come affermazione non sorretta da congrua ed adeguata motivazione; che la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha affermato che l’organizzazione – che va dal reperimento di idonei locali all’allestimento delle scene, alla diffusione dello spettacolo – è condizione essenziale per lo svolgimento degli spettacoli realizzati dall’artista, con ciò realizzando quel valore aggiunto che determina i notevoli guadagni del contribuente, comprovati dall’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001, pari a complessivi € 125.761,00; che tale motivazione si manifesta insufficiente ed incongrua, posto che, per un verso, non chiarisce – a fronte delle deduzioni del contribuente di essersi avvalso, per lo svolgimento della propria attività artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, essendo stati gli altri compensi corrisposti ad avvocati, ad un notaio, ad un consulente del lavoro e ad uno studio di consulenza legale e tributaria – se la struttura organizzativa di supporto all’attività svolta sia riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi, se l’artista sia o meno il responsabile dell’organizzazione; per altro verso, attribuisce rilievo ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell’imposizione; che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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