CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29999
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso introduttivo – Tardiva proposizione – Inammissibilità – Termine – Decorrenza – Notifica dell’atto impositivo rifiutata – Procedura notificatoria perfezionata per compiuta giacenza
Rilevato che
Con sentenza in data 3 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza n. 300/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Rimini che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che la decisione del primo giudice risultava corretta sul punto, pregiudiziale, dell’accertamento della data di notifica dell’atto impositivo impugnato ex legge 890/1982, dal quale derivava la correlativa pronuncia di tardività/inammissibilità del ricorso introduttivo della lite.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 8, legge 890/1982, poiché la CTR ha affermato il perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, pur in assenza di prova del ricevimento della raccomandata informativa e del contenuto della stessa.
Con il secondo morivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha valutato le circostanze fattuali di cui al primo mezzo.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.
Il giudice tributario di appello infatti ha specificamente e puntualmente esaminato la questione della notifica dell’avviso di accertamento impugnato ai fini della valutazione della tardività/inammissibilità del ricorso originario della contribuente, sicché risulta evidente l’insussistenza del vizio motivazionale dedotto con la seconda censura. Quanto alla prima, risulta altrettanto evidente, anche sulla scorta dell’esame diretto degli atti processuali, che nessuna violazione/falsa applicazione della legge 890/1982 è ascrivibile alla CTR emiliana.
Nella sentenza impugnata si è accertato in fatto che tutte le scansioni procedimentali previste dalla fonte normativa de qua sono state compiute, anche con riguardo alla spedizione della c.d. “raccomandata informativa”, essendo quella contenente l’atto impositivo stata rifiutata, sicché in ultima analisi la procedura notificatoria si è perfezionata, secondo il modulo, normativamente previsto, della “compiuta giacenza”, l’11 maggio 2012 (10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa accertata come avvenuta il 30 maggio 2012) e non, come erroneamente sostiene la ricorrente, il successivo 11 giugno 2012.
Proprio gli atti del processo asseverano tale circostanza fattuale, essendo allegato alle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, in prime cure l’avviso di ricevimento della prima raccomandata con indicazione del numero della seconda (quella “informativa” dell’avvenuto deposito della prima) con il relativo numero e la data di spedizione (appunto il 30 aprile 2012) attestata dall’ufficiale postale, esattamente come specificamente indicato dalla CTR.
E’ questa la prova documentale essenziale sulla quale dunque si basa la statuizione del giudice tributario di appello, certamente non quella della visura estratta dal sito delle P.I. come al motivo di appello riportato nella censura, e questa prova va ritenuta del tutto adeguata al fine di una corretta, non “falsa”, applicazione dell’art. 8, legge 890/1982, quindi legittimamente fondate le conseguenti, confermate, statuizioni circa l’inammissibilità, per tardività, del ricorso originario della contribuente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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