CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3472
Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Credito d’imposta – Rimborso – Contestazione dell’Amministrazione finanaziaria anche quando siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento – Ammissibilità
Rilevato che
1. In data 30 luglio 1993 Le Assicurazioni di Roma — M.A.R. presentava la dichiarazione dei redditi, ai fini IRPEG, relativa all’anno di imposta 1992, nella quale veniva evidenziato un credito d’imposta di cui veniva chiesto l’accredito con istanza del 20 marzo 1996, quindi il rimborso con istanza del 18 aprile 2002, sollecitata con ulteriore istanza del 19 aprile 2010.
1.1. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale domanda, la contribuente lo impugnava in sede giurisdizionale.
2. L’adita CTP di Roma accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al chiesto rimborso ritenendo l’Ufficio decaduto dal potere di disconoscere il credito o di rettificarlo, essendo scaduti i termini per l’accertamento.
3. Il successivo appello dell’Agenzia Entrate veniva respinto dalla competente Commissione tributaria regionale, la quale, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la decisione di primo grado.
4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.
6. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che
1. Il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis, 36 ter, 41, 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., è fondato e va accolto in quanto la statuizione impugnata, ancorata sul principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 9339 del 2012, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso avanzata dal contribuente nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica, pena la cristallizzazione, nell’an” e nel “quantum”, del diritto al rimborso esposto nella dichiarazione, si pone in evidente contrasto con il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte che, nel dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla questione oggetto del presente giudizio, con la sentenza n. 5069 del 2016 ha affermato il diverso e condivisibile principio secondo cui «in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”» (conf. Cass. n. 20419 del 2017 di questa Sottosezione).
1.1. Va osservato, inoltre, che la tesi sostenuta dalla controricorrente, secondo cui il Supremo consesso di questa Corte ha enunciato il suddetto principio in situazione, di fatto e di diritto, diversa da quella qui esaminata, è palesemente infondata in quanto valorizza la natura del credito fiscale chiesto a rimborso dal contribuente nella denuncia dei redditi, che è questione del tutto irrilevante rispetto al principio generale enunciato dalle Sezioni unite, tant’è che anche il credito fiscale in relazione al quale questa Corte ha pronunciato la sentenza n. 9339 del 2012 (credito di imposta a tassazione separata IRPEF relativo a proventi derivati da liquidazione societaria) ha natura diversa da quello oggetto di causa.
2. Conclusivamente, in conformità con le pronunce adottate da questa Corte in analoghi ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate con riferimento a diversi e successivi anni di imposta, con le ordinanze di questa Sottosezione n. 29163, n. 29164, n. 29165 e n. 29166 del 2017, anche il ricorso in esame va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR perché riesamini nel merito l’intera vicenda processuale, dovendosi escludere che l’affermazione fatta dai giudici di appello, sulla esigibilità della prova da parte della società contribuente, costituisca, come infondatamente sostiene la controricorrente, accoglimento nel merito della domanda di rimborso.
3. La CTR provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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