CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2017, n. 816
Tributi – Avvisi di accertamento per l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP – Fatture false
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
D.L. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP, relativamente all’anno 2007.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’accertamento presuntivo si fondava su un verbale della G.d.E e sulla presunzione dell’esistenza di fatture false, che non era stata significativamente contestata, a fronte di pagamenti eseguiti per contanti e della mancanza sia di strumentazione della ditta emittente sia di documentazione a prova della regolarità delle fatture.
Il ricorso sostiene che, nell’ipotesi di costi documentati da fatture che l’Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, sarebbe spettato ad essa provare la falsità del documento.
L’intimata si è costituita con controricorso, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Il ricorrente ha totalmente omesso di precisare i motivi, di cui all’art. 360 c.p.c., per i quali ha richiesto la cassazione della decisione impugnata e tanto meno l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, ex art. 366 n. 4) c.p.c.
E neppure, nella specie, è possibile risalire ad essi, giacché il ricorso si limita a richiamare le circostanze di fatto coeve all’accertamento fiscale.
Secondo i principi più volte riaffermati da questa Corte, l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto, non può essere assolto “‘per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11984 del 31/05/2011).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.