CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2017, n. 821

Tributi – Imposta di registro e imposta ipotecaria – Acquisto di un fondo rustico

Fatto e diritto

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

A.M. ricorre per cassazione contro la decisione della CTR della Campania di cui in epigrafe, che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza della CTP di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della M. contro la liquidazione, a regime ordinario, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, dovute per l’acquisto di un fondo rustico.

La CTR ha sostenuto che, all’atto della compravendita, la contribuente aveva esplicitamente dichiarato di volersi avvalere dei benefici fiscali, rilasciando altresì una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 76 TU. sulla documentazione amministrativa, senza poi presentare il certificato definitivo.

Il ricorso è basato su due motivi.

Con il primo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 604 del 2005 (ndr artt. 4, 5 e 7 della legge n. 604 del 1954) e 76 comma 2° DPR n. 131/1986. Infatti, la dichiarazione prodotta dalla ricorrente non sarebbe stata accompagnata da alcuna certificazione, sicché, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1954, da tale momento sarebbe iniziato a decorrere il termine triennale per il recupero delle imposte dovute: conseguentemente, l’avviso di accertamento, successivamente notificato, sarebbe stato tardivo.

Con il secondo, la M. deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Infatti, i giudici di mento avrebbero omesso di motivare in ordine al fatto che la contribuente aveva ripetutamente sottolineato di non aver allegato alcun certificato all’atto di acquisto.

L’intimata si è costituita, con rituale controricorso.

Il ricorso è, nel suo complesso, immeritevole di accoglimento.

La CTR ha accertato che “la lettura dell’atto di compravendita evidenzia che la parte acquirente ha esplicitamente dichiarato.. .di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui alla legge n. 604 del 1954, rilasciando all’uopo anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa”.

La congiunzione “anche” dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, l’infondatezza della tesi della ricorrente, secondo cui nessuna dichiarazione sarebbe stata nella specie aggiunta a quella volta a dimostrare la volontà di avvalersi dei benefici fiscali. Il dato processuale poc’anzi evidenziato – e del quale non v’ò ragione di dubitare, posto che nessun contrario elemento è stato indicato dalla ricorrente – esclude sia l’eventualità di un errore di diritto circa l’interpretazione degli artt. 4 e 5 della legge n° 604 del 1954, (e, dunque, la congruità del richiamo all’art. 7 della stessa normativa), sia l’invocato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.