CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2017, n. 26774
Tributi – Accertamento – Indagini bancarie – Presunzioni ex art. 32, d.P.R. 600/1973 – Disapplicazione nei confronti di lavoratori autonomi – Agente immobiliare – Qualificazione attività di lavoro autonomo o di impresa
Rilevato che
Con sentenza in data 11 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza n. 1633/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2007.
La CTR osservava in particolare che, esercitando il contribuente attività di lavoro autonomo (agenzia immobiliare), doveva applicarsi la sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale e quindi escludersi la fondatezza delle pretese creditorie erariali portate dall’atto impositivo impugnato in quanto basate sulla presunzione legale relativa di cui all’art. 32, d.P.R. 600/1973, appunto dichiarata costituzionalmente illegittima da detta pronuncia del giudice delle leggi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.
L’inumato non si è difeso.
Considerato che
Con il secondo motivo ed il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in ordine al punto mentale – controverso – della qualificazione dell’attività economica del contribuente quale lavoro autonomo ovvero di impresa.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va infatti ribadito che:
– «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01);
– «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle indicazioni patologiche di cui a tali arresti giurisprudenziali, ponendosi ben al di sotto del “minimo costituzionale”.
La CTR infatti si è limitata ad affermare apoditticamente la natura professionale e non imprenditoriale dell’attività economica esercitata dal contribuente, facendo riferimento ad albi professionali che nemmeno vengono specificati.
Tale accertamento di fatto, solo “apparentemente” motivato, peraltro costituisce la premessa essenziale della applicabilità della evocata pronuncia della Corte costituzionale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo ed al terzo motivo, assorbiti il primo ed il quarto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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