CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24099
Tributi – Reddito di impresa – Principio di inerenza dei costi – Costi di ristrutturazione del capannone condotto in locazione – Omessa previsione del contratto – Indeducibilità – Canoni di locazione – Importo sovrastimato rispetto ai valori OMI – Incongruità
Fatti di causa
La W. s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Brescia, un avviso d’accertamento con cui fu recuperato a tassazione imponibile relativo a costi indeducibili, per il 2006, relativi ad ires e irap, essendo stata esclusa l’inerenza in ordine ad interventi di ampliamento e ristrutturazione di capannoni condotti in locazione, in quanto, in base al contratto di locazione stipulato dalla società ricorrente con terzo, tali costi erano posti a carico dello stesso contribuente (e ciò prima della modifica contrattuale afferente all’obbligazione in questione).
La Ctp accolse il ricorso; l’Agenzia propose appello, accolto dalla Ctr.
La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo. Resiste l’Agenzia, con deposito del controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 109, 5°c., del Tuir, in relazione all’art. 1576 c.c. (360, 1°c., n. 3, c.p.c.), in quanto la Ctr, nell’escludere l’inerenza dei costi di ristrutturazione dell’immobile locato, non avrebbe tenuto conto del fatto che gli immobili locati erano funzionali all’attività produttiva.
Il motivo è inammissibile.
La Ctr ha escluso che fossero deducibili i suddetti costi, perché la modificazione del contratto di locazione – che pose tali costi in capo al contribuente – era intervenuta dopo l’esecuzione delle opere di ristrutturazione, per cui tali costi non avrebbero potuto essere dedotti in quanto contrattualmente non oggetto di obbligo contrattuale del contribuente.
Atteso che, dunque, la Ctr ha ritenuto l’insussistenza dell’inerenza dei suddetti costi, la censura della ricorrente – in ordine alla violazione dell’art. 109 del Tuir, che disciplina appunto la fattispecie dell’inerenza dei costi deducibili – non coglie la ratio decidendi ed è pertanto inammissibile.
Il ricorso incidentale è fondato.
Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione dell’art. 109 suddetto, in ordine alla deducibilità dei costi per i canoni di locazione, ritenuti normali in base ai ricavi (oltre 8 milioni) pur se superiori a quelli OMI, tenuto conto degli intrecci societari e della mancata registrazione del contratto. Con il secondo motivo, è stata denunciata l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, circa i medesimi motivi posti a sostegno del primo motivo.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto l’Agenzia ha inteso sussumere nell’ambito del vizio di violazione di legge censure che, in realtà, erano afferenti ad un vizio motivazionale.
Invero, l’Agenzia ha contestato la congruità dei predetti costi di locazione, adducendo che fossero superiori ai valori espressi dai dati OMI, esprimendo dunque una censura afferente all’interpretazione di fatto del contenuto del contratto di locazione ed alla relativa motivazione adottata dalla Ctr.
Il secondo motivo va accolto.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Ctr, pur avendo apprezzato i vari elementi addotti dall’ufficio – quali: il maggior importo dei canone di locazione rispetto ai valori di mercato fondati sui dati OMI; i collegamenti tra le due società – ha tuttavia ritenuto condivisibile quanto argomentato dal giudice di primo grado, escludendo che l’importo del canone di locazione fosse sovrastimato e ritenendo irrilevante l’aumento del canone annuo di locazione concordato con la scrittura integrativa stipulata.
La Ctr ha omesso di motivare in ordine al concordato rilevante aumento del canone annuo, pattuito liberamente dalle parti in quanto avvenuto in costanza del rapporto di locazione, come si evince dalla stessa motivazione.
Tale modifica contrattuale, per la sua rilevanza quantitativa e in quanto non obbligatoria per il conduttore, avrebbe dovuto essere oggetto di espressa motivazione, in relazione alla giustificazione dell’inerenza del costo in questione, contestata dall’Agenzia, anche alla luce dei dati desunti dall’OMI che esprimono una presunzione sul relativo contenuto.
Al riguardo, è irrilevante il riferimento del giudice d’appello all’insussistenza di vantaggi fiscali a favore della società conduttrice, non venendo in rilievo una questione di elusione fiscale.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e accoglie il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
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