CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24136
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 60/08/12) depositata il 29 maggio 2012, non notificata, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.L., M.E. e P.F. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Varese, che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi ad una plusvalenza per la cessione di terreno edificabile da assoggettare a tassazione separata ai fini Irpef per l’anno 2003. Per quello che qui interessa, la CTR rilevava che l’art. 7 della legge n. 448 del 2001 consente di assumere, in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli di proprietà alla data del 1.01.2002, il valore ad essi attribuito, a tale data, con perizia di stima asseverata e con il versamento di imposta sostitutiva nella misura del 4%, prevedendo che detto valore di stima costituisca il valore minimo di riferimento ai fini Irpef, imposte di registro, ipotecarie e catastali. Tale previsione normativa, peraltro, non esclude, che in un momento successivo, il contribuente possa evitare di avvalersi del valore rideterminato dalla stessa stima, tenendo conto di fatti sopravvenuti.
2. Avverso la pronuncia della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
3. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciando come erronea in diritto la pronuncia impugnata che ha riconosciuto validità alla rivalutazione dei terreni effettuata dai contribuenti, nonostante essi abbiano indicato nella successiva vendita degli stessi terreni un prezzo inferiore al valore determinato mediante perizia giurata.
Secondo la prospettazione dell’Agenzia, in particolare, qualora ai fini dell’imposta sui redditi venga dichiarato nell’atto di vendita un valore inferiore a quello asseverato, tale inferiorità rende nulla la rivalutazione effettuata, con la conseguenza che, per il calcolo della plusvalenza, si deve assumere, quale valore iniziale di riferimento, il valore di acquisto storico del terreno.
2. Il motivo è fondato.
L’art. 7, comma 1, della legge n. 448 del 2001, per quanto qui rileva, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b) (ora art. 67, comma 1, lett. a) e b) TUIR), per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 cod. proc. civ., redatta dai professionisti indicati nella citata norma, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto nei successivi commi da 2 a 6.
Il comma 6 della medesima disposizione, in particolare, stabilisce che «la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale».
Come chiarito da questa Corte (cfr., più di recente, Cass., Ord., 30/09/2016, n. 19465; Cass. sez. 6-5, ord. 5 maggio 2016, n. 9155; Cass. 2014, n. 24057), la natura dell’imposta sostitutiva in esame è quella di un’imposta “volontaria”, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affiancata, ricevendone l’Amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale.
Se l’esercizio di tale scelta non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore quale indicato nella succitata perizia di stima, potendo essersi nel contempo modificate le condizioni relative all’andamento del mercato immobiliare e le stesse condizioni dell’immobile, d’altro canto il valore indicato nella perizia non limita l’accertamento dell’Ufficio, come si evince dal succitato art. 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001, secondo il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale (cfr. Cass. sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11960; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9109).
Nel caso di specie, come indicato nella stessa sentenza impugnata, i contribuenti hanno dichiarato nell’atto di vendita un prezzo inferiore a quello oggetto dell’indicata perizia di stima, sicché l’aver versato l’imposta sostitutiva nella misura del 4% sul valore periziato, non può essere considerato preclusivo dell’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio, quanto alle imposte dirette sulla plusvalenza non dichiarata per l’anno 2003 e realizzata con l’atto di cessione; accertamento che, in mancanza del riferimento del prezzo al valore periziato, legittimamente assume ai fini della quantificazione della plusvalenza il criterio ordinario di cui all’art. 68 in relazione all’ art. 67, lett. b) TUIR, nella fattispecie in oggetto, assumendosi come prezzo di acquisto quello determinato a norma dell’art. 68, comma 2, u.p. TUIR (nel testo riproducente il già art. 82 oggetto, in parte qua, di sentenza di declaratoria di parziale illegittimità costituzionale ad opera di Corte cost. 10 luglio 2002, n. 328).
Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio a diversa sezione della CTR della Lombardia che, uniformandosi al principio di diritto innanzi affermato, provvederà a nuovo esame in ordine alla congruità della determinazione della plusvalenza operata dall’Ufficio con riferimento alla ripresa a tassazione delle imposte dirette oggetto di accertamento per l’anno 2003, statuendo anche in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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