CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24223
Redditi d’impresa – Accertamento – Contratti di finanziamento – Scritture contabili – Documentazione extra contabile – “Contabilità in nero”
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Lecce, in tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. (primo motivo), dell’art. 54 del DPR n. 633/73 (ndr art. 54 del DPR n. 633/72) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (secondo e terzo motivo), in quanto, i giudici d’appello avrebbero immotivatamente ritenuto rientrante nell’ordinaria attività d’impresa di un concessionario di auto nuove, la vendita sotto costo di auto usate, in quanto, bisognava inquadrare tali circostanze nel risultato economico complessivo della società contribuente, inoltre, la CTR non avrebbe dato rilievo alla documentazione extra contabile rinvenuta dalla GDF, sulla base della quale i prezzi indicati nelle fatture di vendita delle auto usate erano inferiori a quelli risultanti dai contratti di finanziamento strumentali per la vendita delle stesse e correlati certificati di garanzia, operando in tali casi, invece, un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che voglia contrastare le presunzioni, ancorché semplici che emergono da tale documentazione extra contabile, sulla base di un criterio d’inferenza logica non già necessaria ma probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
È, infatti, insegnamento di questa Corte che “In tema di accertamento tributario, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli” (Cass. ord. n. 14150/16, 4080/15, 20094/14).
Nel caso di specie, i giudici d’appello non hanno dato adeguato rilievo alla circostanza che dalla documentazione extra contabile quale i contratti di finanziamento per l’acquisto delle auto usate (ma anche dai contratti di garanzia) risultava un prezzo superiore rispetto a quello portato dalle fatture annotate nelle scritture contabili, con un’evidente inattendibilità complessiva delle contabilità pur correttamente tenuta, che imponeva alla società contribuente l’onere di superare l’efficacia probatoria delle presunzioni, pur semplici, scaturenti da tale documentazione di riscontro conservate nelle cartelle intestate ai vari clienti (p. 14 del ricorso); i giudici d’appello, con ragionamento non motivato hanno, invece, ritenuto che “il fatto che le auto usate vengano talora vendute sottocosto è irrilevante ed anzi opportuno e conveniente”, come se vendere sotto costo l’usato costituisse una vincente strategia imprenditoriale per vendere meglio le auto nuove; d’altra parte, i contratti di finanziamento rientrando nello schema del credito al consumo erano finalizzati all’acquisto delle auto (cd. prestito finalizzato o mutuo di scopo), e poiché l’erogazione del credito ha come finalità e condizione esclusiva l’acquisto del bene indicato nel contratto di finanziamento, il valore del finanziamento e il prezzo per l’acquisto del bene che costituisce oggetto del finanziamento dovevano coincidere.
In buona sostanza, la decisione non si attiene ai principi di diritto in tema di condotta antieconomica, ed, inoltre, le affermazioni della CTR sono prive di senso logico, perché non tengono conto della documentazione extra contabile.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Lecce, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Lecce, in diversa composizione.
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