CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21258
Tributi indiretti – Imposta di registro – IVA – Riscossione – Cartella di pagamento – Misura dell’imposta
Ritenuto
che il Fallimento della F.C. M.P. s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate per la tassazione (con imposta proporzionale) della registrazione del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Messina, nonché autonomo ricorso avverso la relativa cartella di pagamento notificata dal Concessionario, ricorsi che l’adita CTP di Messina, dopo aver riunito, respingeva, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio;
che la società, tornata in bonis, appellava la decisione, e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 165/02/12, depositata il 10/1272012, accoglieva il gravame della contribuente, rilevando che la somma ingiunta costituiva il residuo dovuto dalla C. s.p.a., a seguito della delibera di ricostituzione del capitale sociale, previo abbattimento delle perdite accumulate negli esercizi precedenti, operazione soggetta all’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, Parte Prima, Tariffa, allagata al D.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi guardare agli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione coincidente e, nella specie, a quelli propri della delibera di aumento di capitale a pagamento;
che per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate propone un articolato motivo di ricorso, cui resiste l’intimata società F.C. M.P. con controricorso; che il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso;
Considerato
che la ricorrente deduce con il mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, violazione dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, del T.U. n. 131 del 1986, in relazione agli artt. 37 e 40, stesso T.U., nonché difetto di motivazione, giacché la CTR non ha considerato la specifica disciplina prevista per gli atti giudiziari, in forza della quale i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati, o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, e che l’art. 8 della Tariffa, Prima Parte, lett. b), prevede l’applicazione della imposta proporzionale (nella misura del 3%) per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, salvo che gli stessi atti prevedano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad iva, ai sensi dell’art. 40, T.U. citato, in tal caso essendo soggetti all’imposta non in misura proporzionale, ma fissa, in virtù dell’alternatività iva-registro; che la questione posta dall’Agenzia delle Entrate va risolta alla luce del disposto dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegato A del D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul Registro) che sottopone a tassazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra gli altri, i provvedimenti indicati alla lettera b), recanti “condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, e la nota II apposta in calce all’art. 8 in esame, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”;
che, nella fattispecie in esame, si assume che il decreto monitorio soggetto a registrazione è stato emesso per il pagamento di quanto ancora dovuto dalla C. s.p.a. a seguito di delibera, rimasta in parte ineseguita, di ricostituzione del capitale sociale della F.C. M.P. s.r.l., previa copertura delle perdite accumulate negli esercizi precedenti, sicché la CTR avrebbe dovuto valutare se la somma in questione fosse o meno soggetta ad iva, se cioè l’operazione sottostante fosse assoggettabile al regime di alternatività iva-registro, ed invece, facendo propria la tesi sostenuta della contribuente, ha ritenuto applicabile al decreto ingiuntivo la tassa fissa di registro in quanto la delibera di aumento del capitale sociale è soggetta “a imposta in misura fissa”;
che, invero, se la ratio del principio di alternatività tra iva ed imposta di registro fissato dall’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 è quella di evitare che siano assoggettate all’imposta proporzionale di registro le somme già assoggettate ad iva e, dunque, di evitare la duplice imposizione, di essa evidentemente il Giudice di appello non ha tenuto conto in quanto ha applicato invece all’atto giudiziario di condanna (il decreto monitorio) il regime impositivo proprio della delibera di aumento di capitale a pagamento; che, in conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché si adegui ai principi di cui sopra;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.