CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2016, n. 23176
IRAP – Libero professionista – Utilizzo di un dipendente, a tempo determinato e per un numero limitato di ore a settimana, con mansioni di assistente di studio – Presupposto dell’imposta – Non sussiste
In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di P. A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 226/29/2015, depositata in data 20/01/2015, con la quale – con controversia concernente l’impugnazione del silenzio- rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico pediatra convenzionato con il SSN) di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2006 al 2009 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione, costituente il presupposto impositivo ai fini IRAP, considerato, da un lato, che l’utilizzo di un dipendente, “a tempo determinato e per un numero limitato di ore a settimana”, con mansioni di “assistente di studio” non era idoneo ad integrare un “vantaggio organizzativo tale” da giustificare l’assoggettamento all’imposta, in presenza poi di strumentazione “indispensabile per lo svolgimento dell’attività convenzionata” e dell’incidenza del tutto irrilevante dell’attività di libero professionista pure svolta negli anni in contestazione, e, dall’altro lato, la modalità organizzativa della c.d. “medicina di gruppo” non è rivolta a garantire “un valore aggiunto” al professionista medico.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
In diritto
1. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 del d.lgs. 446/1997 e 2082 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che l’utilizzo di lavoro dipendente non sia sintomatico di un’autonoma organizzazione e che non abbia rilievo lo svolgimento dell’attività in una struttura polifunzionale organizzata in forma associativa.
2. La censura è infondata.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali — “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, con hi pronuncia n. 7291/2016, hanno altresì affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non e un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servigio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di mi autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.
Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446 del 1997, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo e previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).
Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente e dall’esercizio dell’attività medica in forma associativa.
Ora, la sentenza della C.T.R. è conforme ai principi di diritto da ultimo espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, in quanto le spese per lavoro dipendente, rientravano nell’ambito “dell”impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” e l’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446 del 1997, e non costituisce ex lege presupposto d’imposta, occorrendo un quid pluris rispetto all’erogazione della “quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune” nella specie neppure dedotto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi sono state anche recenti pronunce delle Sezioni Unire di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
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