CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26935
Tributi – Acquisto carburante – Detrazione imposta – Schede carburanti – Requisiti di forma e di contenuto – Condizione
Rilevato che
Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Autotrasporti G. & C. sas di L.E., L.E. e G.F. avverso la sentenza n. 77/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA, IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che non era fondata la ripresa fiscale riguardante la deduzione di costi ai fini delle II.DD./detrazione dell’IVA per l’acquisto di carburanti.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati non si sono difesi.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia Fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 2, 3, d.P.R. 444/1997, 109, TUIR, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato la deducibilità dei costi di acquisto di carburante effettuati dalla società contribuente nell’annualità de qua e la relativa detraibilità dell’IVA senza tenere conto delle prescrizioni formali/contabili di cui alle prime due disposizioni legislative evocate e della relativa consolidata giurisprudenza di legittimità.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che «In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti» (Sez. 5 – , Sentenza n. 24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 – 01).
Pacifico in fatto che la contabilità aziendale della società contribuente verificata non corrisponde ai requisiti formali prescritti da tali disposizioni legislative, la sentenza impugnata è in evidente contrasto con il principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale. Il ricorso va dunque accolto in relazione al motivo dedotto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, i ricorsi originari dei contribuenti vanno rigettati anche con riguardo ai costi di acquisto dei carburanti.
L’esito alterno del giudizio nelle fasi di merito ne consente la compensazione delle spese processuali correlative.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari dei contribuenti nei sensi di cui in motivazione; compensa le spese dei gradi di merito; condanna gli intimati contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.
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