CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2017, n. 21334
Tributi – Accertamento con metodo sintetico – Redditometro – Prova contraria a carico del contribuente – Onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, che vengono esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2008, per una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al cd. redditometro, ex art. 38 comma 5 del DPR n. 600/73, lamentando la violazione dell’art. 38 cit, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, avrebbero erroneamente considerato lo strumento cd. “redditometro” una presunzione legale, idonea a fondare autonomamente la pretesa tributaria, senza ritenere necessaria la prova sulla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indici utilizzati, con il relativo vaglio che la legge rimette al giudice, nel caso di presunzioni semplici, alla luce degli elementi contrari offerti dal contribuente, per una corretta valutazione della capacità contributiva della persona oggetto dell’accertamento.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
È, infatti, insegnamento di questa Corte quello che “In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. ord. n. 16912/16).
Nel caso di specie, l’acquisto di due autovetture e di una moto di grossa cilindrata, e di una casa di abitazione è stato giudicato incompatibile con i redditi dichiarati dal contribuente, il quale pur avendo fornito la documentazione che le spese contestate erano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme, meglio indicate alla p. 3 del ricorso, tuttavia, in riferimento alla elargizione effettuata dal suocero pari ad € 80.000,00, tale erogazione non è stata ritenuta rientrante nella complessiva posizione reddituale del nucleo familiare, come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nucleo familiare è costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, cosi escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cass. n. 5365/14). La CTR spiegando le ragioni di possesso dei beni ha applicato correttamente i principi sopra enunciati. Infine, i motivi di censura, sotto forma di prospettata violazione di legge, attengono al merito e comunque alla sufficienza della motivazione (vizio non più deducibile alla stregua del nuovo 360 n. 5).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Agenzia delle Entrate, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.