CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30273

Tributi – Accertamento estimi catastali – Variazione classamento – Applicazione per analogia di fabbricati similari – Legittimità

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la s.r.l. P.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento estimi catastali;

Considerato

che il ricorso è affidato a due censure;

che, col primo motivo, la s.r.l. P.S. deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia, con violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 comma 2° n. 4 c.p.c. 36 comma 2° n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul principale motivo di appello, volto a rimarcare il vizio di motivazione nella valutazione della sufficienza della motivazione dell’atto di accertamento nonché la mancata valutazione dei classamenti prodotti in giudizio;

che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la violazione dell’art. 7 comma 1° I. n. 212/2000, nonché dell’art. 3 I. n. 241/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza avrebbe omesso di considerare che l’atto di accertamento originariamente impugnato risultava, a sua volta, affetto da insanabile nullità, essendo stato emesso in violazione dell’art. 7 citato, non avendo specificato le ragioni per il mutamento del classamento;

che l’intimata si è costituita con controricorso, corredato da successiva memoria;

che il primo motivo è infondato, giacché la CTR, motivando sul merito dell’accertamento, si è implicitamente pronunziata anche sulla congruità dell’avviso di accertamento;

che la seconda censura è parimenti infondata, giacché la CTR da atto che l’accertamento è stato congruamente motivato attraverso il classamento di fabbricati similari e la dichiarazione di classe 7 fatta dalla medesima contribuente;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.