Tributi – Rimborso Irpef – Trattamento privilegiato – Militare dell’arma dei carabinieri – Esenzione
Processo tributario – Notificazione sentenza via PEC – Conoscibilità giuridica – Esclusione
Massima:
È tempestiva l’impugnazione effettuata nel termine lungo soltanto quando il processo tributario telematico non risulta essere stato ancora introdotto. In sostanza, non opera alcuna “pretesa conoscibilità giuridica” della sentenza di primo grado attraverso una notifica eseguita a mezzo PEC in quanto non prevista nel processo tributario all’epoca dei fatti. L’art. 326 c.p.c., comma 1, ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza sia pure legale della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme ordinarie del processo di cognizione. La modalità telematica di notifica a mezzo PEC è stata solo recentemente disciplinata nel processo tributario a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 settembre 2015, n. 156, che ha previsto le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici. Infatti, le notifiche a mezzo PEC sono ora ammesse nel processo tributario se risulta già operativa la disciplina del processo tributario telematico.
In fatto
D.A.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributario Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2065/01/2015, depositata in data 21/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente di rimborso dell’IRPEF trattenutagli mensilmente, dal 1997 al 2008, sul trattamento pensionistico privilegiato quale militare dell’Arma dei Carabinieri – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (ritenendo operante l’esenzione dall’lRPEF stante l’equiparazione delle pensioni privilegiate concesse ai militari per infermità contratte in servizio alle pensioni di guerra.
In particolare, i giudici d’appello – affermando, anzitutto, la tempestività del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, dovendo ritenersi inesistente la notifica, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, della sentenza di primo grado, effettuata (nel novembre 2014) dal difensore dell’appellato a mezzo di posta elettronica certificata, stante la non applicabilità al processo tributario (come a quello amministrativo), sulla base della normativa vigente ratione temporis (art. 46 comma 2 d.l. 90/2014), delle notificazioni a mezzo PEC – hanno sostenuto, nel merito, che alle pensioni privilegiate ordinarie, civili o militari, salvi i casi eccezionali delle pensioni di guerra o di quelle per invalidità contratta nel servizio militare di leva, doveva essere riconosciuta natura reddituale e non risarcitoria con conseguente infondatezza della richiesta di rimborso del contribuente.
Il ricorrente ha depositato, in data 21/06/2010, istanza di trattazione prioritaria del ricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente (con contestuale costituzione di ulteriore difensore) ha depositato memoria.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
In diritto
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, censurando la sola statuizione pregiudiziale della C.T.R. in punto di tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 38 e 51 d.lgs. 546/1992 e 1 e 3 bis L.53/1994, dovendo ritenersi ammissibile la notifica via PCC ex L. 53/1994 della sentenza di primo grado e conseguentemente tardivo l’appello proposto dall’ufficio erariale, oltre il termine perentorio di gg. 60 dalla suddetta notifica.
2. La censura è infondata, stante l’inidoneità, al decorso del termine breve d’impugnazione, della modalità telematica, prescelta dalla parte, di notifica (tramite PEC) della sentenza della CTP di Parma in data 20 novembre 2014.
Si tratta invero di notifica effettuata tramite PEC, direttamente dal difensore della contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ad eseguire le notificazioni ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche.
L’art. 1 della legge n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 46, comma 1, lett. a), n. 2) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.
Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, tenuto conto della specialità delle disposizioni che regolano il processo tributano dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dall’art. 3 bis della citata legge n. 53/1994, come inserito dall’art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato il comma 3 bis dell’art. 3 della legge n. 53/1994, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.
La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro della disciplina del contenzioso tributario. Abrogato il comma 1 bis dell’art. 16, e stato aggiunto, infatti, l’art. 16 bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale 3° comma, per quanto qui specificamente rileva, prevede che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso il competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”. L’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2015 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle Finanze d’individuare le regole tecnico — operative. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze- 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
Ne deriva, dal sistema normativo così ricostruito, che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo Tributario sono consentite, laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico.
Al riguardo, va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs, n. 156/2015 del contenzioso tributario, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 delI’art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che le “Le disposizioni contenute nel comma 3 dall’art. 16 – bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 … si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.
L’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato, come si è detto, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013, ha dunque previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso d.m. 4 agosto 2015, vale a dire dal 1° dicembre 2015 (cfr. anche circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E, par. 1.6).
In conclusione, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, nella fattispecie in esame, alla data del 20 novembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza, resa dalla CTP di Parma tra le parti, non era in ogni caso idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello (cfr. Cass. 17941/2016).
Questa Corte (Cass. 10026/2010, richiamando i principi di diritto già affermati da Cass. nn. 6333/1982, 6480/1995, 1152/2001) ha infatti, chiarito che “l’art. 326, comma primo, cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza e effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte” (la Corte ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione una notificazione eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente: conf. Cass. S.C. 12898/2011).
Non può pertanto rilevare (come sostenuto in memoria dal ricorrente) la asserita “conoscibilità giuridica” della sentenza di primo grado avuta dall’Agenzia delle Entrate, per effetto della notifica a mezzo PEC, non operante, all’epoca, nel processo tributario.
Conseguentemente, essendo stata pubblicata la decisione di primo grado il 31/10/2014, la notifica dell’appello, in data 23/91/2015, era rituale e tempestiva e corretta è la decisione impugnata della C.T.R..
Alcuna contestazione viene sollevata dal ricorrente in ordine al merito della decisione della C.T.R., che va pertanto in toto confermata.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. In considerazione della relativa novità delle questioni di diritto affrontate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.