CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14935
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Oggetto – Avviso di accertamento motivato per relationem al PVC – Locazione di manodopera – Assoluzione nel parallelo processo previdenziale – Efficacia in quello tributario – Esclusione
Rilevato che
Con sentenza in data 10 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 229/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso della S. srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA 2000. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era illegittimo in quanto motivato per relationem in violazione dell’art. 7, legge 212/2000, poiché riferentesi ad un PVC redatto nei confronti di soggetto terzo (B. Montaggi srl) mai notificato alla società contribuente e riportato in misura insufficiente, sicché ne risultava leso il diritto di difesa della società contribuente medesima; che comunque il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, nel parallelo processo previdenziale aveva assolto la srl dalla domanda dell’INPS per il pagamento dei contributi previdenziali pretesi per l’asserita illecita locazione di manodopera, affermandone l’infondatezza ricavabile dalle stesse asserzioni dei redattori del PVC previdenziale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi.
L’intimata non si è difesa.
Considerato che
Con il primo mezzo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per vizio motivazionale.
La censura è fondata.
In osservanza al principio di autosufficienza l’Agenzia delle entrate ha riportato nel corpo dell’impugnazione per cassazione il testo della motivazione considerata invalida dal giudice tributario d’appello, la cui lettura porta a ritenere indubbiamente errata la statuizione in oggetto.
Nell’atto impositivo infatti il “contenuto, l’oggetto ed i destinatari” del PVC redatto in sede di verifica previdenziale sono chiaramente ed adeguatamente indicati, esplicitandosi in particolare le ragioni per le quali, anche ai fini fiscali, il rapporto tra la srl e la B. Montaggi srl non poteva essere qualificato come appalto di servizi, quanto piuttosto di mera locazione di manodopera, in violazione della normativa sul lavoro.
Rispetto a questi specifici rilievi, pur rivenienti da un atto accertativo nei confronti di un diverso soggetto che non le è stato notiticato, la srl ha avuto piena facoltà di difesa e risulta comunque osservata la prescrizione di cui agli artt. 42, secondo comma, ultima parte, d.P.R. 600/1973, 55, quinto comma, d.P.R. 602/1973, quali specificanti il principio generale di cui all’art. 7, comma 1, legge 212/2000, così come costantemente interpretati nella giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013, Rv. 626304 – 01).
Come detto, nell’avviso di accertamento impugnato si è seguita correttamente la modalità “alternativa” della riproduzione del contenuto essenziale” dell’atto cui si è fatto riferimento per relationem, così come dette disposizioni legislative prevedono e la relativa giurisprudenza di legittimità sancisce.
Con il secondo mezzo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697, cod. civ., poiché la Commissione tributaria regionale si è limitata a recepire le risultanze della sentenza del Tribunale di Taranto, sezione lavoro, reiettiva della parallela domanda dell’INPS per contributi previdenziali evasi nei confronti della società contribuente.
La censura è fondata.
La CTR infatti recependo acriticamente detta pronuncia del giudice del lavoro non ha adeguatamente considerato la rilevante diversità delle norme riguardanti il regime delle prove e dei relativi oneri nei due processi, quello previdenziale e quello tributario.
Peraltro la decisione del giudice ordinario non aveva comunque alcuna efficacia strettamente vincolante ai fini del giudizio tributario, il cui oggetto doveva di contro essere adeguatamente considerato e valutato, secondo la piena devoluzione effettuata con la proposizione del gravame e secondo il suo diritto probatorio sia di derivazione generale che speciale.
Tale valutazione meritale è quindi completamente mancata, per la disapplicazione delle disposizioni legislative evocate con il mezzo di censura in esame.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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