CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27038
IRPEF – Rettifica del reddito – Metodo sintetico – Art. 38, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rilevato che G.T. ricorre con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che deposita controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello da esso proposto, ritenendo legittima – conformemente alla decisione di primo grado – la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, a fini Irpef e relative addizionali, comunale e regionale, per gli anni 2004 e 2005, con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla maggiore capacità contributiva desunta dalla disponibilità di autovetture e immobili, molti dei quali ceduti in locazione;
considerato che con l’unico complesso motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.m. 10 settembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, per avere la C.T.R. attribuito rilevanza fiscale a disponibilità di beni non utilizzabili e comunque ininfluenti ai fini dell’accertamento sintetico;
che con lo stesso mezzo il ricorrente deduce altresì «omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio»;
che in sintesi il ricorrente lamenta che, ai fini dell’accertamento sintetico, sono stati considerati immobili non agibili e quindi non abitabili; che quelli agibili sono stati considerati per superficie maggiore di quella effettiva; che non è stato inoltre considerato il reddito dichiarato e le disponibilità finanziarie sussistenti negli anni in questione;
considerato che, con il proposto controricorso, l’Agenzia delle entrate eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all’avviso di accertamento n. R2W010300562/2009 relativo all’anno d’imposta 2004, per avere il contribuente presentato domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, accolta dall’Ufficio, all’esito dei controlli effettuati circa la correttezza e tempestività dell’istanza;
ritenuto che, per tale parte della controversia, va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio;
che con riferimento al restante tema di lite, riguardante l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2005, il ricorso si appalesa inammissibile e comunque infondato;
che la decisione impugnata è invero conforme alla regola di giudizio desumibile dalle norme richiamate e fa corretta applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova da esse discendenti;
che occorre al riguardo rammentare che la norma di cui all’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973, legittima l’Ufficio a «determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente» in relazione al «contenuto induttivo» di «elementi e circostanze di fatto certi», «quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato»;
che nel caso di specie entrambi i giudici di merito hanno motivatamente accertato la sussistenza di tali presupposti (in particolare ravvisandoli nella disponibilità di autovetture e di numerosi immobili, di cui molti ceduti in locazione), ritenendo per contro non provate ovvero inconducenti le difese al riguardo svolte dal contribuente circa l’inidoneità degli elementi considerati ovvero circa l’adeguatezza dei redditi dichiarati e l’esistenza di «flussi finanziari» rinvenienti dalla svolte attività di agente di commercio, asseritamente idonei a dar copertura delle maggiori capacità di spesa presunte;
che ciò posto le contestazioni in questa sede riproposte dal contribuente, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, impingono esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa in astratto sindacabile solo sul piano della sufficienza e logicità della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;
che sotto quest’ultimo profilo la censura si appalesa però inammissibile in quanto diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus e non invece a criticare, con i necessari requisiti di specificità e autosufficienza, lacune motivazionali o passaggi illogici o contraddittori propri della sentenza impugnata: ciò che è reso del resto particolarmente evidente dal fatto che le critiche esposte prendono di mira non già la sentenza impugnata ma lo stesso avviso di accertamento, quasi si trattasse in questa sede di rinnovare il giudizio di merito;
che il ricorso va pertanto, per tale parte, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio relativo al rapporto processuale insorto con riferimento all’avviso di accertamento emesso per l’anno 2004.
Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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