CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27039

Tributi – Accertamento – Pluralità di atti – Operazione elusiva – Presunzione – Atto di donazione terreno seguito a breve tempo dalla cessione – Neutralizzazione plusvalenza – Elementi indiziari

Rilevato

che l’Agenzia delle Entrate ricorre con due mezzi, nei confronti di M.F. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento n. R9E05A100304 con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno, avvenuta in data 24/10/2001, che la contribuente aveva pochi mesi prima (in data 25/6/2001) donato alla propria figlia – per la quota del 50% di propria pertinenza, l’altra metà essendo stata a quest’ultima contestualmente donata dal proprio coniuge, B.M., ritenendo applicabile l’art. 37, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l’imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando egli ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona;

considerato

che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per avere la C.T.R. ritenuto che non si possa desumere da semplici indizi, seppur precisi e concordanti, l’esistenza di una operazione elusiva, e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 37, comma terzo, d.P.R. cit., il quale espressamente prevede che «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona»;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che nella fattispecie in esame non ricorrano elementi presuntivi tali da far ritenere integrato il presupposto della richiamata norma; lamenta la ricorrente che la C.T.R. non ha congruamente motivato sugli elementi indiziari offerti dall’Ufficio a giustificazione dell’accertamento;

ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso; che invero la sentenza impugnata, lungi dall’affermare che l’intento elusivo non si può ricavare da semplici indizi, seppur gravi precisi e concordanti, ha semplicemente ritenuto che gli indizi addotti a sostegno del preteso intento elusivo dell’operazione da parte dell’Ufficio, non posseggano tali requisiti;

che non è dato pertanto trarre, a fondamento della decisione impugnata, l’applicazione di una regola di diritto difforme dei principi evocati dalla ricorrente;

che è invece fondato il secondo motivo;

che la sentenza d’appello omette infatti di rendere conto, attraverso un’adeguata e logica esposizione dell’iter logico seguito, dell’asserita insufficienza della prova presuntiva fornita dall’amministrazione a sostegno della pretesa creditoria azionata;

che in particolare non si dà conto in essa delle ragioni per le quali gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio – quali, segnatamente, lo strettissimo legame di parentela tra donanti e donataria, il breve lasso di tempo intercorso tra donazione e vendita, l’identità di valore del bene nei due atti con azzeramento della plusvalenza, l’assenza di valide ragioni economiche che hanno indotto la donataria a rivendere e, infine, la circostanza che in data 25/10/2001, la figlia e donataria dell’immobile ha acquistato altro immobile in comproprietà al 50% con la madre (odierna intimata) – sono insufficienti a dimostrare l’intento elusivo della operazione (si veda in termini Cass. 21/10/2014, n. 22255, resa sul parallelo ricorso proposto da B.M. avverso la coeva sentenza della C.T.R. delle Marche relativa alla medesima vicenda qui esaminata);

che, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata anche per le spese alla Commissione tributaria regionale delle Marche;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.