CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27126
Infortunio sul lavoro – Imprudenza addebitabile al lavoratore – Inosservanza, da parte datoriale, delle misure di prevenzione – Condotta colposa del lavoratore – Irrilevanza sia sotto il profilo causale che dell’entità del risarcimento
Rilevato
che con sentenza del 4 novembre 2011, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva, riducendo ad un quinto l’incidenza del concorso di colpa accertato in prime cure nella misura del 50%, la domanda risarcitoria avanzata, a fronte dell’infortunio sul lavoro occorsogli e consistito nella lesione subita all’arto superiore a seguito dell’intervento manutentivo operato su una macchina priva di protezione sull’apertura di alimentazione e scarico, da B.C.S. nei confronti della s.n.c. M. e B. e di M.M., in proprio e quale socio di questa; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, nonostante l’imprudenza addebitabile al lavoratore, incongruo il peso paritetico attribuito al concorso di questi nella causazione dell’evento, dovuto, comunque, all’inosservanza, da parte del datore, di misure di prevenzione, espressamente prescritte, la cui adozione ne avrebbe impedito il verificarsi; adeguata la valutazione del danno, comprensiva della componente estetica e non di quella esistenziale solo genericamente dedotta; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, senza che gli intimati abbiano svolto alcuna attività difensiva;
Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di responsabilità esclusiva del datore, in una con il vizio di motivazione, lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica della pronunzia della Corte territoriale che, a fronte della riconosciuta inosservanza di specifiche norma di prevenzione, contraddittoriamente ed illogicamente, conferma, sia pur in misura minore rispetto al giudice di prime cure, il concorso di colpa del lavoratore; che, con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’omesso riconoscimento e conseguente mancata liquidazione del danno alla capacità di lavoro specifica;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione della norma consuetudinaria, l’erroneità del l’utilizzo delle tabelle relative al prescelto sistema di liquidazione a punto per la quantificazione del danno biologico;
che nel quinto motivo è censurato sotto il profilo della violazione di legge e della carenza e/o contraddittorietà della motivazione, l’omesso riconoscimento e conseguente liquidazione del danno morale ed estetico;
che il primo motivo risulta fondato sulla base degli stessi rilievi svolti in motivazione dalla Corte territoriale circa la ricorrenza di una specifica norma di prevenzione e l’efficienza impeditiva del verificarsi dell’evento pregiudizievole che la sua osservanza avrebbe esplicato, rilievi che escludono la possibilità di valorizzare nella specie il concorso di colpa del lavoratore, atteso che, ove non siano ravvisabili da parte del lavoratore condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi di lavorazione e sono con essi incompatibili ovvero vi sia stata da parte del medesimo una violazione di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini, la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento (cfr., da ultimo, Cass. sez. lav., 13.1.2017, n. 798, ed ivi ulteriori precedenti); che, pertanto e, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì anche per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
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