CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21447
Tributi Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Condono – Mancato perfezionamento
Rilevato
– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. F. T. L., in liquidazione, avverso la cartella di pagamento emessa a seguito del mancato perfezionamento del condono di cui all’art. 9-bis legge n. 289 del 2002, cui aveva aderito la società, per non avere questa provveduto al versamento di tutte le rate dovute per IVA ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2003;
– che il giudice di appello affermava il principio secondo cui la presentazione dell’istanza di condono è irretrattabile, salva la facoltà- potere dell’amministrazione finanziaria di richiedere le somme non corrisposte con le maggiorazioni previste dalla legge;
– che avverso detta statuizione l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.
Considerato
– che il motivo di impugnazione con cui la difesa erariale censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, l’omesso versamento della rate successive alla- prima determina l’inefficacia della definizione agevolata di cui alla citata disposizione, è fondato per ragioni pregiudiziali quanto all’IVA e nel merito quanto all’altra imposta (IRAP);
– che, invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla legge n. 289 del 2002 sull’IVA, va rilevata d’ufficio (cfr., tra le altre, Cass. n. 961 e n. 16754 del 2016, nonché Cass. S.U. sent. n. 26948 del 2006, e, per la giurisprudenza eurounitaria, Corte giustizia, 14/12/1995 in causa C- 312/93, Peterbroeck; 14/12/1995, in causa C -430-431/93, Van Schijndel; 27/02/2003, in causa C – 327/00, Santex), l’incompatibilità del condono previsto dalla predetta legge, art. 9 bis, con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA), per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, più volte ribadita da questa Corte, a principiare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione (cfr. Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 2915 del 2013; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; nn. 406, 409, 410, 411, 416, 961, 14293 e 16754 del 2016);
– che va, altresì, precisato – sul rilievo che con la cartella impugnata sono state inflitte anche le sanzioni per omesso e ritardato pagamento delle rate del condono – che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato punto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla Sesta Direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012; n. 23750 del 2015);
– che, come sopra anticipato, il motivo è fondato anche con riguardo all’IRAP in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, il condono ex art. 9 bis legge . 289 del 2002 costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Cass., 8 novembre 2013, n. 25238; 7 maggio 2013, n. 10650; 3 maggio 2013, n. 10309; 23 settembre 2011, n. 19546; 6 ottobre 2010, n. 20745) ed escludendosi che le previsioni contenute nella L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, siano suscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale (cfr. Cass. n. 25238 del 2013, n. 19546 del 2011, n. 21364 del 2012 e, più recentemente, nn. 5861, 5967, 5968 e 5969 del 2016)
– che all’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;
– che deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali di tutti i giudizi atteso il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva all’instaurazione dei medesimi.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente, e compensa le spese processuali.