CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26063
Sanzioni amministrative – Solidarietà – Coobbligato
La M.T.L. di M. L. e T. s.n.c. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Ariano Irpino avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74985, notificata il 9 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 22.115,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione dell’art. 1 del D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 558/2010 del 16 dicembre 2010, accoglieva l’opposizione, ritenendo estinta la sanzione ai sensi dell’art. 14, legge n. 689/1981, per l’omessa notifica del verbale di accertamento e contestazione dell’illecito e conseguente prescrizione ex art. 28, legge n. 689/1981.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone l’integrale riforma.
Si costituiva la M.T.L. di M. L. e T. s.n.c. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo, a sua volta, appello incidentale, in ordine alla insussistenza delle violazioni.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3905 del 2 ottobre 2014, accoglieva l’appello principale, rigettando l’opposizione proposta dalla M.T.L. di M. L. e T. s.n.c. e respingeva l’appello incidentale. I giudici del gravame escludevano, tra l’altro, la violazione dell’art. 14, legge n. 689/1981, ritenendo provato documentalmente che il verbale di contestazione del 25 gennaio 2005 – che identificava come responsabili della violazione la società ed il suo rappresentante L. M. – fosse stato notificato l’8 febbraio 2005 nei confronti della società M.T.L. e, per essa, del rappresentante M.. I giudici d’appello superavano pure l’eccezione di violazione dell’art. 6, legge n. 689/1981 (essendosi proceduto nei confronti della società, coobbligata in solido con l’autore materiale dell’infrazione, pur non essendosi, in realtà, irrogato sanzione a quest’ultimo per intervenuta decadenza).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.T.L. di M. L. e T. s.n.c., articolandolo su otto motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in due motivi. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla motivazione resa dalla Corte d’Appello per l’accoglimento dell’appello del Ministero in ordine alla notificazione del verbale di contestazione del 25 gennaio 2005.
Il secondo motivo di ricorso della M.T.L. di M. L. e T. s.n.c. denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2943 c.c., circa il riconoscimento dell’efficacia interruttiva del decorso della prescrizione quinquennale attribuito alla lettera di convocazione del 22 settembre 2009 indirizzata a tale A. M..
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 6, 7 e 14 della legge n. 689/1981. Si assume che, essendosi estinta la sanzione per intervenuta decadenza nei confronti di L. M., suo autore materiale, in ragione del principio di personalità della sanzione stessa, non potesse risponderne la sola società coobbligata, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito.
Con il quarto motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., quanto allo specifico motivo di appello incidentale con cui la M.T.L. di M. L. e T. s.n.c. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza.
Il quinto motivo denunzia la violazione degli artt. 1, primo comma, 4 primo e secondo comma, e 6 comma 1 e 4 bis del d.l. n. 143/1991 in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB, con riguardo alla configurabilità dell’illecito contestato.
Il sesto motivo denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile.
Il settimo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riguardo alle circostanze di cui al precedente motivo.
Con l’ottavo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la ricorrente, con un motivo di appello incidentale, aveva reiterato la richiesta di riduzione della sanzione per l’ipotesi di accoglimento dell’appello.
Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. perpetrata dalla Corte d’Appello di Napoli, per aver ritenuto intempestiva la notifica dell’ordinanza ingiunzione.
Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Napoli ravvisato sufficienti motivi per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio
III.I1 terzo motivo del ricorso principale, pertanto, pone la questione se, essendo intervenuta l’estinzione della sanzione amministrativa per intervenuta decadenza nei confronti di L. M., suo autore materiale, di essa potesse comunque risponderne la sola società coobbligata.
Sulla questione di diritto dell’autonomia e della distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale, agli effetti degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, ovvero dell’ammissibilità che l’obbligo della persona giuridica permanga anche senza che più sussista l’obbligo dell’autore materiale della violazione, risultano precedenti decisioni in senso difforme di questa Corte.
Invero, secondo un primo orientamento, l’estinzione dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta ex se anche l’esclusione dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti, nonché un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione del secondo (in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26387 del 03/11/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23871 del 15/11/2011).
Un’opposta interpretazione afferma che il vincolo intercorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, tea l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l’Amministrazione se ne avvalga in concreto, agendo contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi. Tale vincolo di solidarietà non assumerebbe, quindi, rilevanza nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda alla contestazione nei confronti dell’uno o dell’altro degli obbligati, rimanendo l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria limitato al soggetto nei cui riguardi non sia stata eseguita la notifica, come stabilisce l’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/1981) (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16661 del 27/07/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7884 del 06/04/2011). Sempre muovendo dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria (tranne che nell’ipotesi di morte del contravventore) è limitato, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, si è pure aggiunto che l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità del condannato, dovendosi riconoscere l’autonomia della posizione dei due obbligati (l’una obbligazione essendo destinata a sussistere anche se l’altra si è estinta) ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4342 del 21/02/2013).
Atteso che l’evidenziato contrasto investe i principi generali dell’illecito amministrativo, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30043 - In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro…
- IVASS - Provvedimento 05 novembre 2019, n. 90 - Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti…
- Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 - I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 - In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 - In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4988 - In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel rito c.d. Fornero non costituisce domanda nuov
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10263 depositat…
- La conciliazione è nulla se firmata in azienda e n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositat…
- Processo Tributario: la prova del perfezionamento
Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo…
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…