CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3829
Agevolazioni fiscali – Piccola proprietà contadina – Imprenditore agricolo – Imposta di registro – Accertamento – Riscossione
Esposizione dei fatti di causa
1. B.C. e B.A. acquistavano un terreno agricolo con atto del 28.12.2005 chiedendo di beneficiare dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla legge n. 604 del 1954 e, in subordine, chiedevano il beneficio connesso alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale previsto dall’art. 1, nota 1 della Tariffa allegata al d.p.r. 131/86. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro conseguente al fatto che i contribuenti non avevano prodotto la certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, n. 1 e 2, della legge 604/1954. La commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Ufficio, la commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, lo accoglieva sul rilievo che i contribuenti avevano richiesto il rilascio del certificato in data 16.11.2010 e lo avevano ottenuto il 22.11.2010, oltre il termine triennale previsto a pena della revoca dei benefici.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 4 della legge 604/1954. Sostengono che ha errato la CTR nell’affermare che dal mancato deposito della certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale entro tre anni dalla stipula dell’atto derivi la perdita della agevolazione prevista dalla legge 604/1954 in quanto tale norma non è applicabile a chi già possieda al momento dell’atto la qualifica richiesta.
4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1 del d. Igs. n. 99 del 2004. Sostengono che i benefici previsti dalla legge testé citata sono concessi alla sola condizione che l’imprenditore agricolo sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale.
5. Con il terzo motivo deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Sostengono che la CTR avrebbe dovuto accertare autonomamente la sussistenza dei requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo principale.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sono connessi. Essi sono infondati. Invero l’art. 4 della legge 604/54, così come da ultimo modificato dal d. I. 542/96, convertito dalla legge 649/96, prevede il contribuente deve produrre entro tre anni il certificato dell’ispettorato provinciale attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto. Dunque non è sufficiente che il contribuente possegga i requisiti all’atto della stipula ma è necessario che la sussistenza di essi sia attestata dall’ispettorato provinciale entro tre anni e, nel caso di specie, ciò è avvenuto oltre il termine previsto a pena della revoca dei benefici.
Neppure può affermarsi che la CTR avrebbe dovuto accertare essa stessa la sussistenza dei requisiti. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi condividendone le ragioni, che siffatto obbligo in capo al giudice tributario è predicabile solo nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia omesso di provvedere in ordine all’istanza formulata dal contribuente, non potendo egli subire le conseguenze del disservizio degli uffici preposti al rilasci della certificazione (Cass. n. 26334/2014; Cass. n. 8052/2013; Cass. n. 19469/2012; Cass. n. 5029/2012; contra Cass. n. 10248/2013).
In ordine all’efficacia delle norme sopravvenute che hanno previsto il venir meno dell’obbligo del deposito del certificato dell’Ispettorato attestante la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione, si osserva che la legge febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, numero 194, ha previsto l’inserimento del comma 4 bis nell’articolo 2 del decreto-legge 194/2009 secondo cui “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto per il mercato agricolo alimentare, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%”. La legge 13 dicembre 2010, numero 220, articolo 1, comma 41, ha poi previsto che “al comma quattro bis, primo periodo, dell’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, numero 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, numero 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: <<e fino al 31 dicembre 2010>> sono soppresse”. L’interpretazione letterale della norma induce dunque ad escludere che l’obbligo del deposito del certificato dell’ispettorato sia venuto meno anche per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge numero 194/2009.
Infondato è, altresì, l’assunto secondo il quale, stante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non è richiesto il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario. I ricorrenti richiamano il principio affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 16071/2013) secondo cui, in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, l’art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.
Sennonché tale principio non è applicabile nel caso di specie perché i ricorrenti non hanno provato di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, la quale richiede l’accertamento della sussistenza di determinati specifici requisiti.
Infine va rilevato che la produzione, prevista dall’art. 4 della legge 604/54, della certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, n. 1 e 2, della legge 604/1954 non può essere surrogata dalla produzione del certificato di iscrizione all’INPS.
2. Il secondo motivo è infondato in quanto i contribuenti non hanno formulato nell’atto la richiesta di beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del d. Igs. n. 99 del 2004.
2. Il ricorso va, perciò, va rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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