CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3830
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Acquisto di terreni edificabili – Rettifica di valore – Motivazione dell’atto – Contenzioso tributario – Eccezione di congruità – Principio di autosuffcienza del ricorso in cassazione – Onere di trascrizione della motivazione dell’atto
Fatti di causa
Rilevato che con atto registrato il 17 dicembre 2007 la contribuente S. s.r.l. comprava tre terreni edificabili nel comune di Pioltello;
che il 30 novembre 2009 l’Ufficio del Registro di Monza emetteva un avviso di rettifica e liquidazione con il quale rettificava i valori di acquisto ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, elevandoli per il primo da 55mila euro a 207mila euro, per il secondo da 52.800 euro a 198mila euro e per il terzo da 120mila euro a 447.750 euro, facendo riferimento per tutti e tre ad un valore medio di mercato di 250 al metro quadrato;
che la contribuente impugnava detto avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n. 35/46/2011, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento, osservando che l’Ufficio si era basato sui dati risultanti dal listino F.I.M.A.A. (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) senza approfondire se questi fossero realmente pertinenti nella fattispecie concreta;
che l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 63/45/2012, accoglieva l’appello;
che la Commissione Tributaria Regionale fondava la sua decisione sul rilievo che l’avviso, pur elevando la valutazione dell’immobile rispetto a quanto dichiarato, teneva conto in motivazione sia del contesto in cui gli immobili in questione si trovavano sia della necessità di osservare le fasce di rispetto ferroviario;
che la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso;
Ragioni della decisione
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la contribuente deduce la totale carenza di motivazione sull’eccezione pregiudiziale formulata dalla ricorrente in primo grado secondo la quale l’Agenzia delle Entrate in violazione del principio del contraddittorio non ha convocato la contribuente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, al fine di instaurare un contraddittorio e procedere ad un accertamento congiunto: tale circostanza non sarebbe stata contestata dall’Agenzia delle Entrate;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la contribuente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione ed errore nella parte motiva della sentenza impugnata in quanto il giudice di appello avrebbe totalmente travisato i fatti e le questioni di diritto, in particolare procedendo ad una valutazione atomistica dei terreni senza considerare il contesto nel quale erano inseriti;
che l’Agenzia delle Entrate, nel suo controricorso, quanto al primo motivo, sostiene che sia in primis inammissibile perché viene censurato un profilo di corretta applicazione di legge sotto un profilo di difetto di motivazione e in subordine infondato in quanto non vi sarebbe alcun obbligo dell’Agenzia di convocare il contribuente;
che, quanto al secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate ne afferma l’inammissibilità perché verrebbe sostenuta una tesi di merito che oltretutto non toccherebbe neppure il punto decisivo della questione;
ritenuto che il ricorso è inammissibile;
che, quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente non specifica se la suddetta eccezione sia stata effettivamente presa in considerazione dal giudice di primo grado né se sia stata reiterata davanti al giudice di appello;
che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062);
che, inoltre, il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);
che, ancora, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16 giugno 2017, n. 16147);
che la sentenza impugnata motiva in maniera logica in merito alla congruità dei criteri di stima adottati, in particolare con riferimento alla circostanza che nell’avviso si è tenuto conto sia del contesto in cui gli immobili in questione si trovano sia della necessità di osservare le fasce di rispetto ferroviario;
che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del dl. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili, nel ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);
ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che la disciplina delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.