CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3884
Appalto – Decreto ingiuntivo – Pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità in favore del lavoratore dipendente – Committente coobbligata solidale ex art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 – Applicabilità disciplina degli appalti conclusi dalle P.A. ex D.Lgs. n. 163/2006 – Non sussiste nei confronti dei soggetti privati
Rilevato
che con sentenza del 15.10-25.11.2015 nr. 582 la Corte di appello di Venezia respingeva il gravame di T. s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Verona (sentenza nr. 626/2012), che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo di condanna, quale committente coobbligata solidale ex art. 29 comma 2, D.L.gs. 276/03, al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità in favore di A. K. A., lavoratore dipendente della società P. M. A. spa;
che, per quel che rileva nella presente sede, veniva ritenuta l’inammissibilità delle deduzioni svolte in udienza dal difensore di T. spa in ordine alla inapplicabilità dell’art. 29 co. 2 d. Igs. 276/2003 per essere applicabile la disciplina degli appalti conclusi dalle PP. AA. – ex D. L.gs 163/2006 – giacché si trattava della allegazione di fatti nuovi.
La Corte territoriale osservava poi: che l’appellato aveva lavorato nel servizio in appalto per tutto il periodo dal 6.7.2002 al 28.2.2010, non essendo stato allegato alcun fatto interruttivo; che doveva essere escluso il diritto di surrogazione di T., all’esito dell’assolvimento degli obblighi ex art. 29 d.lgs 276/2003, nei diritti del lavoratore verso il Fondo di Garanzia dell’INPS; che l’obbligo di pagamento del TFR era rimasto a carico del datore di lavoro – e dunque del coobbligato solidale – anche per le quote maturate dopo il gennaio 2007, nonostante la applicabilità della disciplina degli accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria ex lege 296/2006.
che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza T. s.p.a., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui hanno opposto difese il lavoratore e l’INPS;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che l’INPS ha depositato memoria
Considerato
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, la società ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 437 cod.proc.civ., dell’art. 29, 2° co., D. L.gs. 276/2003, dell’art. 118, sesto comma, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 5 del DPR 207/2010, sul rilievo che doveva ritenersi incontestato tra le parti il presupposto di fatto, ritenuto dalla Corte di appello tardivamente allegato, della stipulazione tra T. spa e la società P. M. A. spa di un contratto di appalto soggetto alle disposizioni del D.Lgs 163/2006 – di cui T. era soggetto destinatario – e che il divieto di allegazione dei nova in appello non era pertinente rispetto a domande o eccezioni fondate su diversi presupposti giuridici sulla base di medesimi fatti. Il motivo attiene, altresì, alla falsa applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29 d. L.gs 276/03 in luogo delle previsioni del Codice di Contratti Pubblici, con richiamo al precedente di questa Corte nr. 15432/2014;
– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi da 755 a 757, L. 296/2006, del D.M. 30 gennaio 2007 e dell’art. 29 D. L.gs. 10 settembre 2003 n. 276, sostenendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la estraneità di T. spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dall’1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non del datore di lavoro – appaltatore;
– con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d. lgs. 276/2003, 115 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., per non avere il lavoratore, a cui carico cadeva il relativo onere, fornito idonea prova dell’impiego nei lavori oggetto dell’appalto per l’intera sua durata;
-con il quarto motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 297/82 e dell’art. 1203 n. 3 cod. civ., sul rilievo che l’adempimento da parte del committente, coobbligato solidale, dell’ obbligo ex articolo 29 D. L.gs. 276/2003 non poteva escludere il proprio diritto a rivalersi sul Fondo di Garanzia in surroga del lavoratore, ex articolo 1203 cod.civ.;
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso; che, infatti:
– quanto al primo motivo, deve rilevarsi – con efficacia assorbente rispetto alla questione della ritualità della allegazione in appello della applicabilità del D. L.gs. 163/2006 – che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, n. 10777, Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731), cui va data in questa sede continuità, l’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003 trova applicazione nei confronti dei soggetti privati, quale T. s.p.a., anche qualora ad essi si applichi il codice dei contratti pubblici. Nei citati precedenti si è evidenziato come la esclusione della applicazione dell’articolo 29 D.Lgs. 276/2003 per i soggetti committenti aventi natura di enti pubblici discenda unicamente dalla previsione contenuta nell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 276/2003 e non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o dalla incompatibilità tra le due discipline in considerazione.
– Quanto al secondo motivo, occorre premettere, come già precisato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354) con orientamento qui condiviso, che l’onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto ( nel senso dell’impiego nei lavori appaltati) e non anche l’effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria ( a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte) . Il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, infatti, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege; rientra, pertanto, nell’onere di allegazione e di prova a carico di quest’ultima, che lo opponga in eccezione. L’art. 1 della I. 296/06 prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».
Ne consegue che TRENITALIA spa non poteva limitarsi a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del TFR maturate dall’1 gennaio 2007 ma avrebbe dovuto allegare ( e provare) i versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (P. M. A. spa).
Il motivo di ricorso non indica, come era necessario al fine della decisività della censura, le allegazioni compiute nelle fasi di merito circa l’effettivo versamento dei contributi al Fondo di tesoreria (da parte del datore di lavoro). Piuttosto si limita a riproporre in questa sede la questione del difetto di legittimazione passiva di TRENITALIA spa e sotto tale aspetto è infondato.
– Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, ancorché formalmente qualificato come vizio di violazione di norme di legge, contesta la valutazione degli elementi di prova (nella specie, documentale) effettuata dal giudice del merito in ordine all’impiego continuativo del dipendente nell’appalto di TRENITALIA. Trattasi di un giudizio di fatto, censurabile in questa sede di legittimità nei limiti della deducibilità del vizio di motivazione, ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. Nella fattispecie la denunziabilità del vizio di motivazione è in radice preclusa dalle disposizioni dell’articolo 348 ter, commi 4 e 5 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, per la conformità dell’accertamento di fatto nei due gradi di merito.
– la questione posta con il quarto motivo è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell’«avente diritto dal lavoratore», quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori «o loro aventi diritto»).
Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della L. n. 297 del 1982; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro-appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod.civ.
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve pervenirsi al rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza manifesta alla luce dei precedenti richiamati;
che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 nei riguardi della ricorrente;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida per ciascuna parte in € 200 per spese ed € 1.200 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma Ibis dello stesso articolo 13.
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