CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 857
Cartella esattoriale – Contributi Inps e somme aggiuntive – Ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine
Rilevato
Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 10332/2010 pubblicata il 5 marzo 2010, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto l’opposizione a cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva chiesto a F. F. di M. & c. s.n.c. il pagamento di Euro 14693,81 per contributi e somme aggiuntive;
che la Corte territoriale ha rilevato la tempestività dell’appello e che gli obblighi contributivi oggetto di cartella erano correlati alle denunce DM 10/2 effettuate dalla stessa società per cui non vi erano presupposti in fatto della cui prova l’Inps era tenuto a provare;
che il ricorso della F. F. di M. & c. s.n.c ha chiesto la cassazione della sentenza con tre motivi relativi: 1) alla violazione degli artt. 170, 285 e 325 cod. proc. civ., in relazione alla erronea declaratoria di tempestività dell’impugnazione nel termine breve ; 2) alla violazione dell’art. 24 del d.p.r. 602/1973 e del d.lgs. 46/1999 per la mancata valutazione di regolarità procedurali; c) vizio motivazionale incentrato sulla positiva valutazione dei DM 10 a sfavore dell’opponente; che ha resistito l’I.n.p.s con controricorso e successiva memoria;
Considerato
Che il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 marzo 2011 ed il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 10 luglio 2012, ben oltre il termine annuale previsto dall’articolo citato nella stesura precedente all’attuale, essendo il giudizio di primo grado (introdotto il 15.2.2007) non ancora pendente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell’art. 46 comma 17 della legge n. 69/2009;
che è irrilevante l’affermazione della ricorrente secondo cui la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza ad opera della cancelleria risalirebbe al 16 aprile 2012, atteso che l’art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l’ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente “ratione temporis”) consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del “dies a quo” dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata “ex officio” ( Cass. 26402/2014; 3251/2007;15778/2007);
che il contro ricorso dell’Inps risulta avviato alla notifica in data 14 agosto 2012, nel rispetto del termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. di venti giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso notificato l’11 luglio 2012, ma tale notifica non fu perfezionata per errore dell’ufficiale giudiziario, come da cartolina del 16 agosto per cui l’atto è stato rinotificato con richiesta del 27 agosto 2012;
che tale ripresa del procedimento notificatorio non è tempestiva perché risulta effettuata, sebbene per un solo giorno, dopo il decorso del termine di dieci giorni (pari alla metà del termine indicato dall’art. 370 cod.proc.civ) dal momento in cui si è appresa la mancata notifica, dovendosi applicare alla presente fattispecie il principio espresso da questa Corte di cassazione con la sentenza delle SS.UU. n. 15594/2016 secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati per la originaria notifica, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa; che, pertanto, il ricorso è inammissibile così come il controricorso che non è stato tempestivamente proposto per cui non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente (Cass. 22269/2010), dunque nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.
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