CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2016, n. 23331
IVA – Detrazioni – Assenza di documentazione – Onere della prova
Fatto e diritto
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. L’agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 546/92, dell’art. 29 D.Lgs 546/92 e degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, per avere la C.T.R. riconosciuto le detrazioni Iva prive di giustificazione documentale, assumendo quale causa di forza maggiore la distruzione della contabilità a seguito di incendio denunciato in data 17/5/1988.
2. La censura è fondata, poiché, per consolidato orientamento di questa Corte, anche in tema di IVA deve farsi applicazione del principio generale sull’onere della prova dei fatti costitutivi, sicché la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, postula che questi sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro e ne conservi evidenza, in difetto potendo l’Ufficio procedere all’accertamento in rettifica; pertanto, nell’ipotesi (non disciplinata dalla normativa IVA) di perdita incolpevole della documentazione, il contribuente è tenuto a dimostrare di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, in applicazione della regola generale fissata dall’art. 2724, n. 3), c.c., per cui la perdita incolpevole del documento non esenta l’interessato dall’onere della prova, nè lo sposta sulla controparte, né tantomeno introduce una presunzione di veridicità di quanto la documentazione andata distrutta avrebbe dovuto rappresentare, rilevando solo come situazione autorizzativa della prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti previsti (v. Cass. n. 5571/11, in caso di incendio della documentazione contabile; Cass. nn. 1650/10, 21233/06, 13605/03).
3. Anche di recente questa Corte ha ribadito che in simili ipotesi “incombe sul contribuente non solo l’onere di dimostrare di essersi trovato nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche di dimostrare di non essere in grado di acquisire copia delle pattare mancanti presso i fornitori dei beni o dei servici”, per potersi poi fare applicazione del principio di cui all’art. 2724, n. 3, c.c.(Cass. nn. 14537/15, 13943/11, 5182/11).
4. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei suddetti principi, ritenendo “che il ricorrente non fosse nelle condizioni di reperire per altre vie la documentazione andata distrutta” e fosse onere dell’Ufficio riscontrare “la inaffidabilità della dichiarazione sulla base delle risultanze di una indagine, anche a campione, condotta nella ricerca delle fatture corrispondenti a quelle andate distrutte in possesso di clienti o fornitori”, pur emergendo che il registro IVA non era andato distrutto nell’incendio ed il contribuente avrebbe potuto utilizzarlo per ricostruire presso i fornitori la documentazione giustificativa delle detrazioni Iva esposte.
4. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvedere anche alla statuizione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
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