CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24377
Sanzioni amministrative – Ritardato pagamento dei contributi alla Gestione commercianti – Cartella di pagamento – Notifica – Difformità del contenuto delle due relate
Rilevato in fatto
che, V.V., V.L., I.M.G., ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 376 depositata in data 2/2/2011, con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di rigetto emessa dal giudice di primo grado sull’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per ritardato pagamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 1985/1989;
che, la Corte territoriale, per quanto qui rileva, rigettava il gravame ritenendo che non dovessero ravvisarsi nullità nella relata di notifica della cartella di pagamento, in quanto il documento prodotto in originale dagli odierni ricorrenti non forniva risultato idoneo ad attestare la assunta e contestata notifica dell’atto in questione, atteso che la stessa “si sarebbe presentata come parte della cartella medesima destinata alla notifica e rimasta non oggetto di alcun riempimento, perché ripiegata all’interno della busta” recante la cartella; ed evidenziava, inoltre, che dagli atti relativi al giudizio di prime cure risultava la produzione, da parte della “Equitalia Polis S.p.a.”, della copia conforma all’originale della relata di notifica della cartella esattoriale, completa di tutti i suoi elementi, dalla data di perfezionamento, alla indicazione del destinatario, alla sottoscrizione del messo notificante e del soggetto ricevente;
che, avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione V.V., V.L., I.M.G., affidando il ricorso ad un unico motivo;
che, resiste con controricorso l’INPS, ed entrambe le parti hanno presentato memoria.
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo articolato sotto un duplice profilo, parte ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 148 c.p.c., e 26 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 per avere la Corte di merito ritenuto, illegittimamente che la notificazione possa essere verificata in riferimento alla copia consegnata al destinatario, omettendo di considerare, inoltre, che, se nella copia dell’atto consegnato mancano gli elementi essenziali di cui all’art. 148 c.p.c., la notifica deve considerarsi inesistente, ancorché sull’originale dell’atto la relata sia completa di tutti i necessari elementi;
che, inoltre, la mancata compilazione della relata non potrebbe produrre effetti sulla decorrenza del termine decadenziale di opposizione alla cartella di pagamento;
che, con il secondo profilo di censura parte ricorrente, lamenta, infine, la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa valutazione di fatti decisivi ai fini del giudizio, quali, quelli sopra riportati fra gli elementi di censura dedotti in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
che, il ricorso appare infondato per le ragioni che si vanno ad esporre;
che, infatti, per quanto concerne la dedotta inesistenza conseguente alla mancata compilazione della copia della relata, occorre evidenziare come la mancata compilazione della relata di notifica consegnata al destinatario (ipotesi che ricorre nel caso di specie), sia del tutto diversa dall’ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, posto che solo in quest’ultimo caso può venire in rilievo la nullità dell’atto, mentre nel primo caso, all’omessa compilazione della relata corrisponde solo una mera irregolarità (cfr. Cass. n. 11134/2017);
che, qualora sorga contestazione circa gli effetti e l’esecuzione della stessa, il Collegio osserva, come questa Corte, più volte chiamata ad esaminare l’ipotesi in cui la relata di notifica redatta sull’originale dell’atto e quella redatta sulla copia dell’atto consegnata al destinatario indichino due date diverse, abbia chiarito che vertendosi in ipotesi di conflitto tra due atti pubblici aventi entrambi efficacia suscettibile di essere eliminata con la querela di falso, ove tale querela non venga proposta, il conflitto debba essere risolto in base alle regole disciplinanti il riparto dell’onere probatorio (fra le tante Cass. n. 994/16);
che, dando continuità a tale orientamento, di recente, questa Corte ha ribadito che In caso di discordanza fra i dati emergenti dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all’originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata” (Cass. n. 14781/17);
che; ciò posto, aderendo a tale orientamento, il Collegio ritiene che, correttamente, nel caso in esame, la Corte territoriale abbia addossato all’attuale ricorrente l’onere di provare, mediante querela di falso, l’inattendibilità della relata dalla cui notifica decorreva il termine perentorio per esperire l’opposizione alla cartella di pagamento;
che, tale soluzione risulta conforme agli ordinari principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio, nonché compatibile con valutazioni di carattere logico, atteso che, diversamente opinando, nel caso di specie, si imporrebbe l’onere probatorio in capo al notificante (Ente di riscossione), di proporre querela di falso nei confronti di un atto allo stesso favorevole, in quanto comprovante l’avvenuta decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento;
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2500,00 per onorari, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
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