CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24386
Tributi – Accertamento – Ricorso – Contenzioso tributario – Contraddittorio preventivo
Rilevato che
1. con riguardo ad avviso di accertamento per Iva, Irap, Irpef, Add. Reg., Add.Com . dell’anno d’imposta 2008 il cui annullamento è stato confermato dal giudice d’appello a causa del mancato rispetto del principio — ritenuto generale — del contraddittorio cd. preventivo o endoprocedimentale, con unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000” poiché, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, il rispetto del contraddittorio preventivo avrebbe semmai potuto riguardare solo l’Iva, in quanto tributo armonizzato, per il quale avrebbero però dovuto verificarsi in concreto la lesione del diritto di difesa del contribuente;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che
3. il ricorso è fondato, poiché la decisione impugnata non è in linea con i principi elaborati da questa Corte in tema di contraddittorio endoprocedimentale, in base ai quali:
3.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (Irpef, Irap) il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l.n. 212/00, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o colloqui — come risulta avvenuto nel caso di specie — in tal senso militando sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco (Cass. SU 24823/15, 18184/13; Sez. Trib. 5632/15, 16036/15, 15744/16,24199/16, 24368/16);
3.2. per i tributi cd. “armonizzati” (Iva), invece, “la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. SU 24823/15 cit.; cfr. Cass. sez. VI-5, 15744/16);
4. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei criteri sopra indicati — e segnatamente, con riguardo all’Iva, per la verifica dell’assolvimento dell’onere del contribuente di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo, ai fini del riscontro di una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa — oltre che per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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