CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2017, n. 960
Cartella di pagamento – Tasse automobilistiche – Concessionaria ACI – Mancato riversamento delle somme incassate alla Regione – Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
Fatti del processo
1.- Con ordinanza n. 3641/10/2015, depositata il 6 luglio 2015, la Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc: «CTP) ha proposto d’ufficio regolamento di giurisdizione in ordine alla controversia pendente tra la ricorrente R.M.M. e le resistenti R.C. e s.p.a. Equitalia Sud, quale agente della riscossione per la provincia di Napoli, assumendo di essere priva di giurisdizione in ordine al rapporto controverso.
La CTP espone, in punto di fatto, che: a) la Giunta della R.C. aveva emesso una ordinanza-ingiunzione nei confronti della M., quale concessionaria ACI per la zona di Castelvolturno per conto della R.C., chiedendo il pagamento sia delle tasse automobilistiche incassate per l’anno 2004 e non riversate alla Regione, sia delle penali per omesso versamento; b) su opposizione della M. – la quale aveva giustificato il mancato versamento con la rapina subita dall’incaricato del trasporto valori -, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8873/2013, non impugnata, aveva revocato l’ordinanza-ingiunzione e condannato la ricorrente al pagamento di € 23.802,79, oltre interessi legali, quale differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato; c) nelle more, la suddetta s.p.a., sulla base dell’ordinanza-ingiunzione, aveva emesso nei confronti della M. una cartella di pagamento per complessivi € 96.984,95 a titolo di mancato riversamento delle sopra indicate tasse automobilistiche, sanzioni ed interessi; d) la destinataria della cartella l’aveva impugnata davanti al Tribunale di Napoli adducendo che l’importo richiesto non era dovuto, perché: d.1. – in parte era stato pagato a seguito di escussione di apposita polizza fideiussoria; d.2. – in parte era stato corrisposto con il riversamento delle somme sfuggite alla rapina; d.3. – l’ordinanza-ingiunzione era stata revocata dal giudice con sentenza; d.4.- la penale non andava applicata, data la causa di forza maggiore dell’inadempimento; e) il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7391/2014, depositata il 16 maggio 2014, aveva declinato la propria giurisdizione affermando che questa spettava al giudice tributario, in quanto le tasse automobilistiche costituivano pretesa di natura tributaria; f) la M. aveva riassunto la causa davanti alla CTP, chiedendo l’annullamento della cartella, e la resistente R.C. aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della CTP.
Su queste premesse, il giudice tributario osserva che: a) il credito fatto valere con la cartella di pagamento trae origine dal rapporto tra l’ente impositore (Regione) ed il soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche – come regolato da apposita convenzione (appalto di servizi) stipulata in base agli artt. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, 31, comma 42, della legge n. 448 del 1998 ed al d.m. n. 1300 del 1999) – e, dunque, non ha natura tributaria, non attenendo al rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo del tributo (la CTP richiama le decisioni sul tema emesse dalle sezioni unite della Corte di cassazione n. 9567 del 2014 e n. 1148 del 2000); b) l’atto presupposto dalla cartella è costituito dall’ordinanza-ingiunzione, revocata con sentenza non impugnata e passata in giudicato, recante anche la condanna della M. al pagamento della «residua somma» di € 23.802,79, oltre interessi legali; c) la natura privatistica del credito indicato nella cartella comporta la giurisdizione del giudice ordinario. Solleva, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009.
Ragioni della decisione
1. – La questione proposta attiene all’individuazione della giurisdizione in ordine alla controversia nascente dall’impugnazione di una cartella di pagamento recante la richiesta di pagamento sia delle tasse automobilistiche incassate dalla concessionaria della Regione per l’anno 2004 e non riversate alla Regione, sia dei correlativi interessi, sia delle penali previste per l’omesso versamento.
3. – Il proposto regolamento va deciso nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. – In proposito occorre muovere dal principio secondo cui «L’attribuzione al giudice tributario di controversie non aventi “natura tributaria” comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)» (Corte costituzionale, sentenza n. 130 del 2008). Ne segue che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre far riferimento alla pretesa fatta valere con la cartella e valutare se essa si risolva in una pretesa di natura tributaria.
3.2. – Nella specie, la pretesa economica fatta valere con la cartella impugnata nasce dall’esercizio del diritto dell’ente impositore (R.C.) a conseguire le somme che la concessionaria dell’ACI ha riscosso per conto dello stesso ente impositore a titolo di tassa automobilistica e che, incorrendo in un inadempimento dell’appalto del servizio di riscossione, non ha (integralmente) riversato. Si tratta, quindi, di un diritto esercitato nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, restando estraneo alla fattispecie l’esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario. La controversia non è, dunque, riconducibile alla giurisdizione tributaria, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12 della legge n. 448 del 2001, in quanto la Regione (e, per essa, la s.p.a Equitalia, che ha emesso l’impugnata cartella di pagamento) non agisce in qualità di ente impositore nei confronti del soggetto passivo d’imposta, ma fa valere un’obbligazione da inadempimento contrattuale. In senso analogo, a proposito della natura non tributaria del rapporto che lega l’istituto bancario (al quale siano state versate dai contribuenti somme a titolo di imposta con delega di riversamento all’ente impositore) con l’ente impositore o con l’agente della riscossione, si sono già espresse Cass., sezioni unite, n. 9567 del 2014 e n. 1148 del 2000, nonché, a sezione semplice, Cass. n. 15110 del 2006: secondo tali pronunce va ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal suddetto rapporto e alle correlative sanzioni.
3.3. – Occorre, pertanto, concludere (conformemente alle considerazioni della Procura generale e della CTP) che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative all’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale la Regione faccia valere nei confronti di una concessionaria ACI il credito nascente dal mancato riversamento alla Regione, da parte di detta concessionaria, delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.
P.Q.M.
Pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.