CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1005
Tributi – IVA all’importazione – Azione accertativa – Termini
Rilevato che
1. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, notificato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la F.V. s.p.a. impugnava la sentenza della CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 124/14/12 del 13/12/2012, confermativa della sentenza della CTP di Livorno n. 21/6/2011 che aveva rigettato l’impugnazione avverso n. 25 atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni emessi dall’Ufficio delle dogane di Livorno, relativi ad altrettante dichiarazioni di importazioni di merci allo stesso presentate, per omesso versamento dell’IVA all’importazione ex art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
2. la sentenza della CTR evidenziava che non era fondata l’eccezione concernente la pretesa prescrizione dell’azione accertativa dell’amministrazione, essendo l’obbligazione doganale sorta a seguito di atto perseguibile penalmente, sicché «il termine di accertamento viene dilatato nel caso emergano fatti di rilevanza penale», faceva presente che dagli accertamenti risultavano i presupposti di fatto e di diritto «che hanno portato alla pretesa dell’IVA evasa all’importazione», rilevava che l’art. 13 della I. 7 agosto 1990, n. 241 escludeva che le norme sul procedimento amministrativo si applicassero ai procedimenti tributari, «per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano» e riteneva, infine, la sussistenza dei presupposti per la rettifica, dovendo le merci essere introdotte fisicamente e non virtualmente nel deposito fiscale onde operare il mancato versamento dell’IVA;
3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso, depositando altresì memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. In buona sostanza, la società ricorrente si duole della mancata corrispondenza della sentenza con i motivi di appello proposti, riferendosi la stessa con tutta evidenza ad una vicenda diversa da quella oggetto del giudizio;
2. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la sentenza omesso di pronunciare sulla dedotta insussistenza del requisito soggettivo di punibilità della comminata sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;
3. con il terzo motivo si assume la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 della direttiva n. 1977/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, dell’art. 2 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, dell’art. 2 del regolamento del Consiglio n. 1553/1989 del 25 maggio 1989, degli artt. 1, 17, 19, 23, 25, 60 e 67 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciandosi l’illegittima duplicazione dell’imposta, la violazione del principio di neutralità dell’IVA e il difetto del requisito oggettivo dell’omesso o ritardato pagamento;
4. con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 50 bis, comma 4, lett. b), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella I. 29 ottobre 1993, n. 427 e/o degli artt. 2, 3 e 4 del d.m. 20 ottobre 1997, n. 419, 16, comma 5 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella I. 28 gennaio 2009, n. 2, 16 della direttiva n. 1977/388/CEE e 157 della direttiva n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per inesistenza dell’obbligo di introduzione fisica della merce nel deposito fiscale;
5. con il quinto motivo si assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’individuazione della sanzione applicabile, ritenuta in concreto erronea dal ricorrente, dovendo trovare applicazione la sanzione per l’irregolare assoluzione dell’imposta e non già quella in concreto applicata dall’Ufficio;
6. con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’erroneo computo della sanzione, dovendo essere applicata una sanzione di importo inferiore a quella applicata dall’Ufficio, essendoci stato solo un ritardo nel versamento dell’imposta;
7. con il settimo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 10 della I. n. 241 del 1990, 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, 11 della I. 8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo, applicabili anche al procedimento tributario;
8. infine, la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in ordine al regime del deposito IVA e alla rilevanza e legittimità, ai fini dell’assolvimento dell’IVA all’importazione, dell’autofatturazione e del sistema cd. del reverse charge;
9. il primo motivo è fondato e assorbente di tutti gli altri motivi di impugnazione, atteso che la sentenza impugnata si occupa effettivamente di una vicenda differente a quella oggetto del presente procedimento;
9.1. invero, pur essendo l’intestazione e l’epigrafe della sentenza della CTR relativi alla vicenda in oggetto, la sua motivazione se ne discosta totalmente. Ed invero:
a) non si discute di avvisi di rettifica di accertamento con cui si chiede il pagamento dell’IVA all’importazione, ma di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni;
b) il ricorrente non ha mai eccepito la prescrizione o la decadenza dell’Agenzia delle dogane dal potere di accertamento;
c) non si è mai contestata la sussistenza della solidarietà con altro soggetto, essendo la F.V. s.p.a. diretta destinataria del provvedimento sanzionatone;
d) non risultano essere state formulate eccezioni ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 374 del 1990;
9.2. appare, dunque, evidente che la motivazione della sentenza impugnata riguarda altra vicenda processuale, circostanza che comporta cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione; alla medesima si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 28 aprile 2021, n. 15 - Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva - Decisione della commissione europea n. 2021/660 del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (ue) 2020/491 relativa…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 30 dicembre 2021, n. 46 - Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva decisione della commissione europea n. 2021/2313 del 22 dicembre 2021 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26084 depositata il 16 settembre 2020 - Per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e succ. mod., è soltanto necessario che l'imposta evasa, con riferimento a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1005 del 16 giugno 2023 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…