CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 946
Tributi – Rettifica perdita anno precedente – Conseguente riduzione perdite pregresse in dichiarazione – Mancata generazione di maggiore imposta – Applicazione sanzioni per infedele dichiarazione
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Erba – emetteva, per l’anno d’imposta 2003, avviso di accertamento con il quale rettificava nei confronti della C.A. S.p.A. (ora C.I. S.p.A.) la perdita d’impresa da – € 554.810,00 a – € 133.299,00;
che con altro avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2004 (oggetto del presente giudizio), l’Ufficio accertava, sulla base della rettifica della perdita dell’anno d’imposta precedente, un maggiore reddito imponibile ai fini IRES di € 421.512,00, scaturente dalla differenza tra € 554.810,00 ed € 133.299,00;
che successivamente la società contribuente presentava istanza di accertamento con adesione per entrambi gli avvisi di accertamento;
che il primo avviso di accertamento veniva definito con la rideterminazione della perdita per l’anno 2003 in € 330.263,00;
che il secondo avviso di accertamento non veniva, invece, definito ed era, quindi, impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, che accoglieva il ricorso sul rilievo che, non avendo la rettifica della perdita dell’esercizio precedente (anno 2003) modificato in positivo il reddito imponibile del periodo d’imposta successivo (2004) e non essendovi, quindi, alcuna obbligazione d’imposta, era infondata la pretesa dell’Ufficio di applicare le sanzioni per dichiarazione infedele previste dall’art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ;
che la sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con decisione del 15 maggio 2009;
che avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo;
che resiste con controricorso la società contribuente, che ha successivamente depositato memoria con cui chiede l’applicazione retroattiva dello ius superveniens di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;
considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sostiene che la sopravvenuta adesione della società contribuente all’accertamento relativo al precedente anno d’imposta non incide sulla infedeltà della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo e, conseguentemente, sulla legittima applicazione delle relative sanzioni;
che deve essere esaminata, in via preliminare, l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione perché il quesito di diritto non sarebbe strutturato sulla specificità della situazione giuridica che ha determinato il contenzioso;
che l’eccezione è infondata, atteso che il quesito di diritto, per come formulato, appare idoneo ad integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico;
che il ricorso è fondato;
che, difatti, la sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per il caso di dichiarazione infedele sono dovute a prescindere dalla circostanza che l’imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali anteriori; l’eventuale possibilità di computare ex post le perdite pregresse, e così ridurre o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell’entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall’infedeltà obiettiva della dichiarazione (intesa anche come incompletezza), connessa al dato dell’indicazione di un reddito inferiore a quello accertato (in termini, Cass. n. 12460 del 2014; Cass. n. 13014 del 2011);
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
che spetterà al giudice di rinvio delibare la questione degli effetti dello ius superveniens di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 sulla determinazione delle sanzioni;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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