CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 987
Tributi – Condono ex art. 9-bis, L. n. 289/2002 – Pagamenti mediante compensazione di crediti – Validità – Prova della compensazione
Rilevato
che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 23 ottobre 2009, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da L. a.r.l. avverso la cartella di pagamento per IVA, oltre sanzioni e interessi, relativa a tardivi o omessi versamenti periodici per l’anno 1999;
che la Commissione aveva rilevato che l’impugnata sentenza aveva ritenuto operante il condono effettuato dal contribuente ex art. 9 bis, L. 289/2002 e che al riguardo l’ufficio si era limitato ad obiettare che non era stata dimostrata la tempestività dei versamenti, senza considerare che tutti i pagamenti erano avvenuti mediante compensazione, da ritenersi intervenuta, trattandosi di compensazione legale, dal momento della coesistenza dei crediti;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi;
che la società non ha svolto attività difensiva;
Considerato
Che con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1 n. 4, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Osserva che la Commissione non si era pronunciata in relazione agli articolati motivi sollevati nell’appello dall’ufficio, corredando il ricorso con allegazione dell’atto;
che con il secondo motivo deduce, altresì, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., osservando che l’Ufficio aveva contestato l’operatività della compensazione in quanto la stessa, con particolare riferimento alla compensazione del debito d’imposta relativo ai mesi di agosto, ottobre e novembre 1999 con il credito relativo al mese di dicembre 1999, non era stata provata in giudizio, non emergendo in base alle risultanze dell’anagrafe tributaria, né essendo stata documentata in giudizio mediante il relativo F24;
che il secondo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002 del 28/05/2014 : <Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre>, conf. Cass. n. 23531 del 18/11/2016);
che al riguardo va rilevato come la sentenza non affronta i rilievi esposti nell’atto d’appello in ordine alle questioni attinenti alla compensazione, come illustrate nell’atto d’appello e riportate in ricorso, limitandosi a dare per scontato che tutti i pagamenti erano avvenuti mediante compensazione, senza dare conto delle obiezioni specificamente formulate dall’ufficio in ordine alla mancanza di prova della compensazione suddetta;
che nella descritta situazione ricorre il vizio di motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel regime antecedente alla riforma del 2012, configurabile <qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento> (Cass. Sez. U. n. 24148 del 25/10/2013);
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale di Roma in diversa composizione;
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale di Roma in diversa composizione
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