CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2017, n. 17683
Tributi – Accertamento – Classamento catastale dell’immobile – Uffici pubblici – Art. 2, D.Lgs. n. 514/1948 – Applicabilità – Diversa classificazione – Necessari radicali trasformazioni
Rilevato che
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per erroneo classamento catastale, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio per erronea attribuzione della “categoria catastale B/4 propria degli immobili che possono essere destinati esclusivamente ad uffici pubblici”, trattandosi di “un immobile che per caratteristiche strutturali non può che essere destinato ad uso uffici o depositi, di proprietà di un soggetto privato che ha stipulato un contratto di affitto con il Comune di Lecco” e, “sebbene lo stesso sia attualmente destinato a sede del Tribunale di Lecco, la sua destinazione può mutare in qualsiasi momento ed essere utilizzato per attività di natura terziaria da parte di soggetti non pubblici”;
2. parte ricorrente impugna la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. 514/48, in quanto, anche sulla scorta delle Circolari menzionate a pag. 5 del ricorso, rientrerebbero nella categoria D/8 solo i “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, mentre nel caso di specie l’immobile è stato adattato non già ad esigenze commerciali, bensì a quelle pubblicistiche proprie dell’amministrazione della giustizia, restando peraltro suscettibile di diversa destinazione solo attraverso radicali trasformazioni, donde la corretta attribuzione della categoria “B/4 — uffici pubblici”, in forza dell’uso collettivo dell’immobile; inoltre, anche per le unità immobiliari classificate nella categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) sarebbe erroneo il classamento in D/8, stanti l’uso non commerciale e le ridotte dimensioni, “inferiori rispetto al limite di mq 500”;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che
4. la censura è meritevole di accoglimento, in quanto, pacifica la circostanza dell’utilizzo dell’immobile de quo quale sede di un ufficio giudiziario, la relativa sussunzione nella categoria catastale B/4 (uffici pubblici) — come preteso dal contribuente — ovvero nella categoria D/8 (fabbricati costruiti per esigenze commerciali, ipermercati e supermercati) — come invece ritenuto dall’amministrazione — integra una questione non già di merito, bensì di falsa applicazione della norma invocata;
5. invero, a fronte della incontestata ristrutturazione ed attuale conformazione interna delle unità immobiliari de quibus all’uso pubblico e collettivo di ufficio giudiziario (Tribunale), va esclusa un’attuale destinazione delle stesse ad uso commerciale, mentre una loro futura ed eventuale destinazione a detto uso, proprio della categoria ordinaria D/8 — soggetta a classamento mediante confronto con le unità “tipo” di riferimento — appare condizionata proprio a quelle “radicali trasformazioni” specularmente contemplate dall’art. 2, d.lgs. n. 514/1948, tenuto conto che rientrano nella categoria D/8 — soggetta a classamento mediante “stima diretta” — gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.); né assume a tal fine rilievo decisivo la circostanza della titolarità privata del bene (arg., da ultimo, Cass. sez. V, n. 25134/16);
6. la sentenza merita quindi di essere cassata con rinvio per nuovo esame, anche al fine di tener conto delle diverse categorie catastali in concreto attribuite alle varie unità immobiliari del compendio de quo, oltre che per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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