CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27293
Tributi – Accertamento sintetico – Redditometro – Atto di trasferimento di azioni dai genitori – Atto non qualificabile come atto di donazione – Legittimità dell’accertamento. – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo – Nullità della sentenza
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate con ricorso del 14 maggio 2013 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 31/30/12 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformava parzialmente al sentenza n. 52/08/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che aveva respinto il ricorso di M.R. avverso due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004, ritenendo legittimo lo strumento dell’accertamento sintetico basato sul redditometro e posto che il contribuente non aveva offerto alcuna prova della provenienza finanziaria per gli incrementi patrimoniali consistenti nell’acquisto delle azioni cedute dai genitori. Secondo la CTR del Veneto pur ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento posto che derivavano da elementi e circostanze di fatto certi, tuttavia riteneva di determinare il reddito, pari alla differenza tra l’accertato ed il dichiarato, specificando che l’atto notarile di trasferimento di quote da parte dei genitori nei confronti del figlio, non era riqualificabile come atto di donazione.
La cassazione è stata chiesta per due motivi, che come la ricorrente specifica sono connessi e vanno esaminati congiuntamente: 1) nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; 2) carenza assoluta di motivazione, violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ..
M.R. in questa sede non ha svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1. Con i due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza presenta una contraddittorietà tra motivazione e dispositivo perché da un lato la CTR del Veneto dichiara che gli avvisi di accertamento erano legittimi, che le dichiarazioni rese dal contribuente non potevano essere prese in considerazione e che, quindi, l’atto notarile oggetto del giudizio non poteva essere riqualificato quale atto di donazione, tuttavia nel dispositivo dichiara di confermare l’accertamento e determina il reddito pari alla differenza fra l’accertato e il dichiarato. Non è chiaro, secondo la ricorrente se la CTR abbia voluto rigettare l’appello in toto oppure abbia parzialmente riformato la sentenza di primo grado. E se riformata la sentenza di primo grado non è chiaro cosa voglia dire determina il reddito pari alla differenza tra l’accertato ed il dichiarato perché può voler dire che è confermato il maggior reddito accertato dall’Ufficio pari alla differenza tra il totale accertato e il reddito dichiarato, oppure può voler dire che il reddito imponibile è ridotto ed è pari alla sola differenza tra il totale accertato dall’Ufficio e il dichiarato.
Secondo sempre l’Agenzia delle Entrate, la sentenza sarebbe, altresì, nulla perché la rideterminazione del quantum del reddito imponibile non sarebbe in alcun modo motivata.
1.1. I motivi, che come già si è detto vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati. Infatti, come pure ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate la sentenza impugnata non solo presenta una palese contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo, ma riduce il reddito globalmente imponibile senza spiegare, o quantomeno, indicare, le ragioni di quella diminuzione e soprattutto usando un’espressione criptica di difficile comprensione. In verità, le indicazioni che provengono dalla motivazione: “(…) l’emissione degli avvisi di accertamento si sensi dell’art. 38 del DPR n. 600 del 1973 è legittima per il fatto che deriva da elementi e circostanze di fatto certi (…) L’atto notarile non è, quindi, riqualificabile come donazione perché nessun elemento utile è portato dalle parti, potendosi essere in un contesto familiare un trattamento oneroso per effetto di altre modalità di estensione del debito (compensazione, rinunce….) (….)” comporterebbero un rigetto dell’appello e una conferma degli avvisi di accertamento e non invece, come è stato detto con il dispositivo la riforma parziale della sentenza. A sua volta, la sentenza ritiene, per la verità, apoditticamente, che andava ridimensionato il quantum del reddito senza, tuttavia indicare, almeno, una ragione che legittimerebbe una siffatta modifica. E, comunque, la modifica del quantum del reddito viene affidata all’espressione “(…) Per il quantum questo Collegio ritiene di determinarlo come la differenza tra l’accertato ed il dichiarato”, non esprimere chiaramente, come avrebbe dovuto fare, quale dovrebbe essere il reddito imponibile.
La sentenza impugnata integra gli estremi di un’ipotesi di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, nonché di ipotesi di un dispositivo dal contenuto generico. Come è stato già detto da questa Corte: sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. Venezia Mestre. Il giudice del rinvio provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. Venezia Mestre, che provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
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