CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27350
Cartella esattoriale – Recupero Inps sgravi contributivi ex art. 3, co. , della L.. 448/98 – Riduzione per 3 anni al 50% dei contributi – Soggetti di età inferiore ai 32 anni – Iscritti alla Gestione commercianti entro il 2001 – Rilievo al dato letterale oltre che a quello logico della norma – Elemento formale dell’iscrizione – Rischio di manovre fraudolente tendenti a retrodatare il fatto materiale dell’inizio dell’attività lavorativa
Rilevato
che B. V. propose opposizione alle cartelle esattoriali emesse dalla Serit Sicilia relative al recupero da parte dell’Inps di sgravi contributivi, ex art. 3, comma 9, della legge n. 448/98, dei quali aveva goduto indebitamente negli anni 2001, 2002 e 2003;
che il medesimo oppose la legittimità dello sgravio – consistente nella riduzione per tre anni al 50% dei contributi dai soggetti di età inferiore ai trentadue anni che si fossero iscritti alla gestione commercianti entro il 31.12.2001 – e chiese l’annullamento delle cartelle impugnate; che l’adito Tribunale di Palermo accolse l’opposizione, mentre la Corte d’appello di Palermo (sentenza 12.5.2011), investita dall’impugnazione dell’Inps, riformò la gravata decisione e rigettò l’opposizione del B. sulla base del rilievo che quest’ultimo si era iscritto alla gestione commercianti (giugno 2002) successivamente al termine finale (31.12.2001) del periodo (1.1.1999 – 31.12.2001) previsto dalla legge per l’iscrizione stessa ai fini del riconoscimento del diritto alla predetta agevolazione, a nulla rilevando che il medesimo avesse dichiarato di aver iniziato l’attività prima del 31.12.2001;
che per la cassazione della sentenza ricorre il B. con due motivi;
che resiste con controricorso l’Inps;
che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;
Considerato
che col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 435 c.p.c., il ricorrente sostiene che sin dall’atto della costituzione nel giudizio d’appello aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso della controparte per violazione del termine di cui all’art. 435, secondo comma, c.p.c., vale a dire di quello dei dieci giorni previsto, ai fini della procedibilità dell’impugnazione, per la notifica del ricorso e del decreto a decorrere dalla data di deposito del decreto di fissazione dell’udienza;
che col secondo motivo, dedotto per violazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 448/98, il ricorrente contesta l’interpretazione che di tale norma ha dato la Corte territoriale, cioè del rilievo formale attribuito alla affermata necessità dell’iscrizione alla gestione commercianti entro la data del 31.12.2001, mentre ai fini del conseguimento dell’agevolazione di cui trattasi sarebbe stato sufficiente iniziare l’attività autonoma, come di fatto avvenuto, entro la predetta data; che il primo motivo è infondato;
che, invero, questa Corte (Cass. Sez. L, n. 8685 del 31/5/2012) ha già avuto occasione di rilevare che “nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che, come precisato dalla Corte cost., ord. n. 60 del 2010, resti garantito all’appellato uno “spatium deliberando non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell’udienza, sulla ragionevole durata del processo” (in senso conf. v. Cass. sez. 6-3, Ordinanza n.23426 del 16.10.2013);
che è, altresì, infondato il secondo motivo;
che, infatti, la norma di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 448 del 1998 stabilisce che “I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette”; che correttamente la Corte di merito ha dato rilievo al dato letterale oltre che a quello logico nel momento in cui, nell’interpretare la suddetta norma, ha evidenziato che la stessa subordina la concessione del beneficio all’elemento formale dell’iscrizione rappresentante un dato certo ai fini della concessione dell’agevolazione e che una diversa soluzione finirebbe per prestarsi al rischio di non improbabili manovre fraudolente tendenti a retrodatare il fatto materiale dell’inizio dell’attività lavorativa ove rimessa alla dichiarazione unilaterale dell’interessato, difficilmente riscontrabile da parte dell’ente di previdenza;
che nella fattispecie l’iscrizione alla predetta gestione previdenziale era avvenuta solo nel mese di giugno del 2002 e, quindi, a notevole distanza dal termine ultimo del 31.12.2001;
che, pertanto, è condivisibile l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale che ha ben evidenziato che l’iscrizione nella gestione previdenziale configura un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione in esame, la fruizione della quale resta subordinata alla sussistenza della predetta condizione prevista dalla legge stessa;
che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 17319 del 25.6.2008) ha già avuto modo di affermare che “l’iscrizione alla gestione speciale INPS per gli artigiani, ai fini del beneficio dello sgravio contributivo previsto dall’art. 3, comma 9, della legge n. 448 del 1998 in favore di soggetti di età inferiore ad anni trentadue, deve considerarsi effettuata alla data di denuncia presentata dal lavoratore autonomo presso gli sportelli polifunzionali previsti dall’art. 14 della legge n. 412 del 1991, come modificata dal d.l. n. 6 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 1993”; che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 2800,00, di cui € 2600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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