CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27402
Pensione di vecchiaia – Riconoscimento del trattamento pensionistico erogato dalla Cassa di previdenza dei Ragionieri e Periti Commerciali – Massimale pensionistico – Anzianità successive alla sua adozione – Principio del pro rata
Rilevato
che, con sentenza del Io marzo 2016, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del primo giudice che aveva accertato il diritto di A. P. – titolare di pensione di vecchiaia dall’11 febbraio 2003 – a vedersi corrispondere il trattamento pensionistico erogato dalla Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (d’ora in avanti: Cassa) nel rispetto del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, senza tener conto delle deliberazioni del Comitato dei Delegati della Cassa medesima del 22 giugno 2002 e 20 dicembre 2003; che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Cassa affidato ad un unico motivo cui resiste il P. con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ.: la Cassa esprime dissenso dalla proposta ribadendo le argomentazioni di cui al motivo e chiedendo l’accoglimento del ricorso; il P. insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
Considerato
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 , comma 12, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995 in relazione al c.d. “massimale pensionistico” ( ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per non avere la Corte di Appello correttamente applicato i principi di diritto enunciati nella sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 17742 dell’8 settembre 2015 alla luce dei quali la delibera della Cassa del 28 giugno 1997 introduttiva del “massimale pensionistico” doveva ritenersi legittima per le anzianità successive alla sua adozione ( ed illegittima solo per quelle maturate anteriormente) e ciò proprio in attuazione del principio del prò rata, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico del P. anche a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio; che il motivo è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (cfr.; Cass. n. 17742 del 08/09/2015; 18136 del 16/09/2015) secondo cui;
” A) Nel regime dettato dalla l. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del prò rata, previsto dall’art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.
B) Nel regime previdenziale dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del prò rata.
C) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 10 gennaio 2007 in poi trova applicazione l’art. 3, c. 12, della l. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art. 1, c. 763, della l. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del prò rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 10 gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell’ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art. 1, c. 488, della l. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.”.
che, peraltro, la infondatezza delle argomentazioni di cui al motivo è confermata dal rilievo che la menzionata decisione delle sezioni unite n. 17742/2015 ha ritenuto illegittima l’applicazione del “massimale pensionistico” di cui alla delibera 28 giugno 1997 nei confronti di un titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° dicembre 2001;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.