CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24463
Ratei di prestazione liquidati in ritardo – Interessi e rivalutazione – Procura alle liti conferita all’estero – Legalizzazione della firma e apostille – Presupposti – Difetto
Rilevato
Che la Corte d’appello di Roma con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto da N.N.R. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 25.1.2010 che aveva dichiarato inammissibile per nullità della procura il ricorso promosso dalla predetta nei confronti dell’INPS per interessi e rivalutazione su ratei di prestazione liquidati in ritardo;
che la Corte territoriale ha confermato le motivazioni del primo giudice secondo cui la procura alle liti conferita all’estero (Argentina), come doveva ritenersi nel caso di specie, fosse nulla essendo priva tanto della legalizzazione della firma quanto della formalità della <apostille>;
che avverso tale sentenza N.N.R. ricorre per cassazione con due motivi cui è seguita memoria ;
Che l’I.N.P.S. resiste con controricorso e memoria.
Che il P.G. non ha depositato richieste;
Considerato
che la Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato;
che, in particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. dovendosi ritenere vigente ma non applicato dalla Corte territoriale il principio della sanabilità del difetto di procura alle liti peraltro non oggetto di eccezione da parte dell’Inps;
che la tesi della ricorrente tendente ad affermare l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata applicazione del disposto dell’art. 182 con l’effetto di sanare la carenza accertata dai giudici di merito non è accoglibile posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ., (Cass., S.U., n. 13431 del 2014; Cass. n. 9464 del 2012);
che si è precisato che tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., introdotta dalla L. n. 69 del 2009;
che, dunque, non assume alcuna efficacia sanante la trasposizione, all’interno della memoria in vista della presente adunanza camerale, di copia in versione fotografica di un <mandato speciale alle liti> rilasciata il 3 febbraio 2012 con apostille della stessa data dalla ricorrente (sia ad negotia che ad lites) a diversi soggetti fra i quali è compresi l’avvocato G.T. e l’avvocato N.S.;
che con il secondo motivo di ricorso si sostiene, inoltre, che la Corte territoriale, violando gli artt. 434, 115,116, 83 e 210 cod. proc. civ. 2697 cod.civ., abbia errato nel ritenere superata la presunzione di rilascio in Italia della procura ed abbia posto a carico della parte ricorrente l’onere di provare tale circostanza attraverso l’utilizzo dell’ordine di esibizione di cui all’art. 210 cod.proc.civ.;
che tale motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha posto a base del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in Italia una serie di elementi, quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica (stabile) residenza dei ricorrenti in un paese non facente parte della Comunità Europea, la mancanza di dimostrazione di un suo ingresso in Italia, attraverso l’esibizione del passaporto o di documenti di viaggio, nonché il suo comportamento processuale e, in particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere all’interrogatorio formale deferitogli. In proposito deve rilevarsi che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’interrogatorio formale era stato deferito sulla circostanza relativa al luogo in cui la procura a margine del ricorso era stata sottoscritta: la mancata risposta rappresenta pertanto un fatto qualificato riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, secondo la sua prudente valutazione (Cass. 13 novembre 1997, n. 11233; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27320);
Che la parte non trascrive il contenuto della procura, non deposita l’atto contestualmente al ricorso per cassazione né fornisce indicazioni per un facile reperimento dell’atto nel presente giudizio ed allo stesso modo non indica e non specifica con quale atto, in quali termini ed in quale fase processuale avrebbe fatto rilevare le circostanze idonee a giustificare la mancata comparizione della parte a rendere l’interrogatorio formale, le quali avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate nel giudizio di primo grado e non dedotte per la prima volta in appello né per contrastare le conseguenze di ordine probatorio che il giudice ne ha tratto a norma dell’art. 232 c.p.c., (cfr. Cass,, 8 febbraio 1963, n. 222), per cui il motivo difetta di specificità;
che in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie.
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