CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1226
Riscossione – Accertamento – Contenzioso tributario – Motivi di impugnazione – Ricorso introduttivo – Rilevanza
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. Lazio indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello proposto dal contribuente C.I., ha annullato l’avviso di accertamento relativo ad Irpef per l’anno 2007, in quanto l’Ufficio non aveva provveduto ad instaurare il preventivo contraddittorio né a considerare la prova contraria offerta dalla parte contribuente, idonea secondo il giudice di appello a superare la presunzione semplice posta dai risultati del cd. redditometro.
Nessuna difesa scritta ha depositata la parte intimata.
Il procedimento può essere deciso con motivazione semplificata.
Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 24, 36, 53 e 57 del D.Lgs. n. 546/92. La C.T.R. non avrebbe tenuto conto dell’inammissibilità della censura, concernente l’assenza di preventivo contraddittorio, in quanto non proposta nel ricorso introduttivo e contenuta solo in grado di appello.
Col secondo motivo l’Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, D.P.R. 600/73, per non aver la C.T.R. considerato che l’Ufficio aveva attivato un contraddittorio documentale con il contribuente, essendosi peraltro anche attivato l’accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo.
Con il terzo motivo l’Agenzia prospetta infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, D.P.R. 600/73, per aver la C.T.R. ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione.
Il primo motivo è manifestamente fondato e comporta l’assorbimento del secondo e terzo.
Ed invero, questa Corte ha ribadito che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (artt. 18 e 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), i quali costituiscono la “causa petendi” rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi (Cass. n. 13934 del 24/06/2011).
Ne discende che le parti, in sede di gravame, non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (Cass. n. 25756 del 05/12/2014) e tale divieto concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale (Cass. n. 11223 del 31/05/2016).
Pertanto, il giudice d’appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un’eccezione non ritualmente dedotta con l’originario ricorso introduttivo (Cass. n. 15769 del 23/06/2017).
Orbene, la C.T.R. ha disatteso tali principi pronunciandosi con riguardo ad una censura che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; il giudice di appello, infatti, ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate di Rieti in relazione alla “mancanza di un preventivo contraddittorio” e alle “discrepanze sottolineate dai puntuali motivi di appello”, fra i quali non figura la prospettazione concernente l’assenza di contraddittorio.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
In accoglimento del primo, assorbito il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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