CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3970
Avvocati – Compensi professionali liquidati dal tribunale – Rimborso forfettario del 10% delle spese generali
Ritenuto in fatto
che la Corte d’appello di Genova con sentenza n. 538 del 22 maggio del 2012 ha accolto l’appello dell’Inps avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione contro i precetti notificatigli dall’avvocato G. P. D. L. per il recupero del rimborso c.d. forfettario del 10% delle spese generali, in relazione a compensi professionali liquidati in suo favore dal tribunale di Genova in più sentenze, nel cui dispositivo, la condanna alle spese del giudizio, a carico dell’INPS con distrazione a favore dell’avvocato, non contemplava espressamente anche tale voce della tariffa professionale;
che a fondamento della sentenza la Corte d’appello sosteneva che l’appellato, a cui l’Inps aveva già liquidato gli importi di cui alle sentenze, ivi comprese quelle a titolo di rimborso di spese di lite, non potesse ottenere un ulteriore pagamento per il titolo dedotto; ciò perché in alcuni casi le spese erano state liquidate dal giudice in un unico importo insieme agli onorari, senza distinguere gli onorari dalle altre voci onde sarebbe stato impossibile determinare l’importo dovuto – che costituisce una percentuale degli onorari – con quella certezza che rappresenta un requisito di validità del precetto; inoltre, sarebbe stato onere della parte e non del difensore distrattario impugnare la liquidazione delle spese ove ritenuta inadeguata.
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato G. P. D. L. con due motivi ai quali ha resistito l’Inps con controricorso.
Rilevato in diritto
che col primo motivo viene sollevata la violazione o falsa applicazione dell’articolo 15 della tariffa forense, approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585, in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. avendo la corte errato ad affermare che il rimborso delle spese generali ex articolo 15 della tariffa forense fosse compreso, cioè già calcolato, nella condanna alla rifusione delle spese del giudizio; che esso costituisse una percentuale degli onorari e non anche dei diritti; ed infine che la fattispecie riguardasse l’adeguatezza delle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese del giudizio, ossia la pretesa al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate dal tribunale;
che col secondo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, l’omessa ed errata valutazione dei fatti di causa, in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c. laddove la corte territoriale non aveva considerato che solo in alcuni casi le spese erano state liquidate dal giudice senza distinguere gli onorari dalle altre voci, mentre in altri casi i giudici avevano liquidato distintamente le spese rispetto alle altre voci (diritti e onorari) su cui si calcola la percentuale del 10% delle spese generali, che ben poteva essere quindi correttamente determinata; inoltre la sentenza risultava contraddittoria ed insufficiente nella parte in cui, dopo aver affermato in premessa che il rimborso delle spese forfettarie del 10% è dovuto anche in assenza di specifica richiesta del difensore della parte a cui esso spetta anche automaticamente in virtù della condanna al pagamento delle spese, sosteneva che fosse onere della parte e non del difensore distrattario impugnare la sentenza qualora le somme liquidate complessivamente a titolo di rimborso delle spese non fossero state adeguate;
che i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la connessione che li correla, sono fondati nei termini di seguito precisati; costituisce invero principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell’ art. 15 della tariffa forense approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585 ) spetti all’avvocato in via automatica e con determinazione “ex lege”, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del dieci per cento, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (da ultimo Cass. sentenza n. 17046 del 20/08/2015, in precedenza n. 23053/2009); da ciò conseguendo che l’avvocato distrattario è legittimato a pretenderne il pagamento in forza della sentenza da cui discende la liquidazione delle stesse voci e nelle quali deve ritenersi automaticamente compresa quella in discussione; mentre è privo di fondamento sostenere che sia la parte rappresentata a dover impugnare una sentenza all’interno della quale si ritiene già compresa ex lege la condanna al pagamento della somma a favore dell’avvocato distrattario, a nulla rilevando la sua omessa menzione nel dispositivo della sentenza;
che non può essere pertanto seguito il diverso orientamento richiamato dall’Inps nel controricorso (Cass. 9699/2011) con cui questa Corte ha affermato che la maggiorazione forfettaria per spese generali deve essere espressamente riconosciuta in sentenza, negando altresì la legittimazione del procuratore a contestare la congruità della liquidazione delle spese e del riconoscimento esplicito delle spese generali (in un caso in cui tuttavia era stata pure omessa la pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore);
che inoltre, rispetto al caso in esame, va pure chiarito che non si tratta di contestare la congruità della liquidazione poiché questa consegue automaticamente alla condanna; trattandosi soltanto di affermare la legittimazione esclusiva del difensore distrattario di chiedere il pagamento del 10% azionando in via esecutiva quella parte della sentenza da cui consegue automaticamente la condanna al pagamento delle spese generali;
che d’altra parte è pure pacifico, poiché previsto nell’articolo 93,2° comma c.p.c., che in presenza della distrazione delle spese al difensore, sia invece la parte sostanziale a non essere legittimata a chiedere il pagamento alla controparte, se non dopo aver richiesto al giudice la revoca del provvedimento di distrazione; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari (Cass. n. 27041/2008);
che va pertanto affermato che il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva per reclamare il pagamento del 10% ex articolo 15 della tariffa forense sulla base della sentenza che contiene la condanna alle spese processuali in suo favore senza dover impugnare la sentenza; dopo di che, va altresì precisato che la somma dovuta per il 10% può essere riconosciuta in via esecutiva soltanto laddove la sentenza distingue gli esborsi dai diritti e dagli onorari, venendo altrimenti meno i requisiti della liquidità e della certezza che devono contraddistinguere il diritto di credito che costituisce l’oggetto del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
che a tale principi si atterrà il giudice di rinvio designato come in dispositivo, cui, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rimessa per nuovo esame, in relazione ai motivi accolti, e per la statuizione sulle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
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