CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3972
Decreto ingiuntivo – Contributi e sanzioni – Socio di società di fatto – Notifica del precetto nelle mani di uno dei soci illimitatamente responsabili nella sede della ditta – Efficacia del titolo non opposto – Sussiste
Ritenuto in fatto
che la Corte d’appello di Cagliari con sentenza 26/2012 rigettava l’appello di L. B. avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione all’atto di precetto dell’Inps che intimava il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo del 15/2/1996 avente ad oggetto contributi e sanzioni emesso nei confronti della ditta M. e L.;
che a fondamento della sentenza la Corte affermava dovesse ritenersi pacifico che L. B. fosse socio della società di fatto ditta M. e L. e che a lui fosse stato notificato nel 2009 il precetto; sostenendo pure che in sede di opposizione egli avesse lamentato soltanto l’omessa notifica del decreto ingiuntivo 334/1996 legittimamente notificato a mano di M., altro socio di fatto, al domicilio dichiarato nell’atto della iscrizione, decreto ingiuntivo che non essendo stato poi opposto era divenuto titolo esecutivo; e poiché l’atto era stato notificato a mani di uno dei soci illimitatamente responsabili nella sede della ditta, cadevano tutte le questioni sulla efficacia del titolo non opposto e sulla necessità di notifica nelle mani di L. che invece non era necessaria;
che contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da L. B. con due motivi di censura cui l’Inps ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 474 e seguenti 615,442 c.p.c., 2563, 2697 c.c. in relazione nell’articolo 360 numero 3 c.p.c. L’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per aver argomentato con carattere di decisività in assenza di prove ed in violazione delle norme su richiamate sulla identificabilità del soggetto passivo, L. B., che si assume obbligato per la semplice indicazione del suo cognome nell’intestazione della ditta M. e L. e sull’esistenza di una società di fatto e ciò perché appunto la corte di merito aveva ritenuto di individuare nel L. B. uno dei soggetti passivi cui si rivolgerebbe il titolo in quanto socio di una società di fatto; ed aveva identificato una ditta in una società di fatto;
che si tratta di un motivo inammissibile atteso che, ad onta della sua formale intestazione anche su censure di diritto, punta in realtà ad un riesame di merito e deduce doglianze comportanti nuovi accertamenti di fatto in contrasto con quanto affermato in sentenza; dalla quale emerge appunto che le somme di cui all’atto di precetto, oggetto del giudizio di opposizione, fossero dovute in quanto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ditta M. e L. era stato correttamente notificato a uno dei coobbligati solidali, cioè ad uno dei soci di fatto della stessa e successivamente era stato compiuto altro atto interruttivo della prescrizione;
che inoltre – a fronte di una sentenza che dichiara che la qualità di socio di L. B. della società di fatto ditta M. e L., fosse pacifica e non contestata e che in sede di opposizione egli avesse lamentato soltanto l’omessa notifica del decreto ingiuntivo 334/1996 legittimamente notificato a mano di M., altro socio di fatto, al domicilio dichiarato nell’atto della iscrizione – il motivo solleva la questione del difetto di titolarità passiva dello stesso ricorrente senza precisare dove, come e quando questa questione fosse stata sollevata nelle fasi di merito;
che inoltre il motivo deduce generiche violazioni in materia di socio di fatto, società di fatto e sulla non assimilabilità del concetto di ditta e di società di fatto, senza però riportare specifiche e corrispondenti censure e puntuali ragioni riferite alle asserite violazioni;
che in ogni caso non è errato affermare in diritto l’esistenza di una società di fatto tra persone che esercitano a fine di lucro la stessa attività imprenditoriale in forma collettiva;
che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2946, 2935, 2943, 2697 c.c. in violazione articolo 360 numero tre c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che gli atti notificati dall’Inps ai soci di fatto abbiano interrotto il decorso del termine di prescrizione.
che il motivo è infondato in quanto è pacifico, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., che la notificazione del titolo esecutivo ad uno dei coobbligati interrompe il decorso del termine di prescrizione nei confronti di tutti gli altri;
che in conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle censure di cui al ricorso che deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2700 di cui € 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.
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