CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3999
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza di appello – Motivazione per relationem alla sentenza di primo grado – Assenza di valutazione rispetto alle critiche formulate dall’appellante – Nullità
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della L.G. s.r.l. contro un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, per l’anno 2005;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 DPR n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto privi di specificità i motivi di appello;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., giacché la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe risolta nella mera condivisione del contenuto della sentenza di primo grado;
che, attraverso l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 62 sexies D.L. n. 331/93, degli artt. 39, comma 1°, lett. d) e comma 2, lett. d-bis), DPR n. 600/1973, e 54, DPR n. 633/1972 nonché 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto valutare la fondatezza o meno nel merito dell’avviso, tenendo conto della motivazione dell’atto impositivo e delle giustificazioni del contribuente;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il secondo motivo – dotato di priorità logica – è fondato, alla luce dei motivi sviluppati nell’appello e riguardanti l’applicazione alla fattispecie dello studio di settore (cluster n. 6), a cui la CTR non ha offerto alcuna risposta, se non attraverso un generico richiamo all’operato dei primi giudici;
che, infatti, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 6-5, n. 15884 del 26/06/2017);
che il primo ed il terzo motivo restano conseguentemente assorbiti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.