CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 4001
Tributi – IRPEF – Accertamento – Omessa esibizione di documentazione richiesta mediante questionario – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Condizioni – Richiesta specifica e puntuale, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.P. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe affermato, in modo del tutto assiomatico e senza alcuna motivazione al riguardo, come non fosse rinvenibile in atti alcun rifiuto di esibizione di documentazione espressamente indicata dall’Ufficio;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR n. 600/1972, giacché il divieto di considerazione di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario avrebbe riguardato tutti i documenti e sarebbe stata sufficiente la mera colpa;
che l’intimata non ha resistito;
che il primo motivo non è fondato;
che l’erronea affermazione della CTR circa la mancanza di un rifiuto all’esibizione non determina la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale e che è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016);
che è invece fondato il secondo motivo;
che, per un verso, in effetti – e diversamente dall’affermazione della CTR – il questionario, prodotto col gravame e riprodotto nel corpo del ricorso, mostra come l’Ufficio avesse espressamente richiesto tutta la documentazione riguardante l’autovettura targata (…) (“Si prega voler fornire al riguardo, oltre a copia del libretto di circolazione, copia del contratto di acquisto ed eventuale finanziamento, ove presente, con l’indicazione degli importi delle rate mensili”), sicché, a fronte della predetta richiesta, la mancata risposta al questionario non poteva essere qualificata che come un rifiuto (anche) all’esibizione della documentazione;
che, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Sez. 6-5, n. 27069 del 27/12/2016; Sez. 6-5, n. 11765 del 26/05/2014);
che la trascrizione del questionario riporta anche i predetti avvisi, sicché la CTR avrebbe dovuto reputare inutilizzabile il contratto di finanziamento esibito dalla contribuente;
che, dunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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