CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 4003
Imposte dirette – IRPEF – Imposte sui redditi – Accertamento – Movimentazioni bancarie – Onere della prova
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva accolto l’appello di M.V. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2005;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso qualsiasi valutazione sui fatti di causa, limitandosi ad accogliere acriticamente le eccezioni di controparte, senza neppure considerare le opposte osservazioni dell’Ufficio; che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 32 comma 1 n. 7 DPR n. 600/1973, giacché i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell’inversione dell’onere della prova, essendo posto a carico del contribuente il compito di giustificare le movimentazioni bancarie, altrimenti considerate ai fini reddituali;
che, attraverso l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973, dell’art. 56 DPR n. 633/1972 e dell’art. 7 comma 1° I. n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: sarebbe stato del tutto legittimo l’avviso di accertamento motivato per relationem, senza produrre nuovamente il PVC, ove la copia del verbale fosse stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente;
che l’intimato ha resistito con controricorso, eccependo, fra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria, per tardività della stessa;
che tale eccezione è destituita di fondamento, giacché, a fronte della sentenza di appello depositata il 7 aprile 2016, il ricorso per cassazione è stato consegnato nelle mani dell’Ufficiale giudiziario il 27 ottobre 2016, e dunque prima della scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., mentre ogni altra eventuale anomalia risulta sanata dalla costituzione dell’intimato (Sez. 3, n. 908 del 18/01/2005);
che il primo motivo è infondato, giacché la lettura della sentenza impugnata da contezza del fatto che la CTR ha in qualche modo risposto al problema inerente le movimentazioni bancarie del contribuente, negando “qualsivoglia automatismo tra il rilievo di movimenti bancari non giustificati e la presunzione di ricavi non contabilizzati, anche quando il contribuente non abbia giustificato i propri flussi bancari”; che il secondo motivo è fondato, giacché, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016; Sez. 5, n. 23041 del 11/11/2015); che, in particolare, la CTR ha ritenuto “sussistente la carenza di legittimazione passiva dell’appellante” giacché “le somme di denaro prese in considerazione dall’Amministrazione Finanziaria ai fini accertativi…appaiono riconducibili esclusivamente alla società V.C. srl della quale il V.M. era socio nonché amministratore unico”; che, in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa (Sez. 5, n. 8112 del 22/04/2016);
che i suddetti principi sono stati totalmente pretermessi dalla CTR, la quale, per un verso, non ha valutato che la sola intestazione formale dei conti alla compagine societaria non è sufficiente ad escluderne l’attribuibilità al contribuente, senza neppure considerare gli elementi presuntivi contenuti nell’atto di accertamento, né, per altro verso e conseguentemente, ha spiegato in che modo il contribuente avrebbe fornito la prova contraria;
che anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento, posto che, in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Sez. 6- 5, n. 9323 del 11/04/2017; Sez. 5, n. 407 del 14 gennaio 2015);
che, dunque, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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